Fisco

Centrali di committenza, il Consiglio di Stato sospende la delibera ANAC su Asmel

Per decidere se le gare effettuate dall’Asmel per conto dei Comuni siano prive del presupposto di legittimazione occorre attendere l'entrata in vigore il 1° novembre dell'obbligo di cui all’art. 33, comma 3-bis del Codice

venerdì 11 settembre 2015 - Redazione Build News

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Con l'ordinanza n. 4016/2015 depositata il 9 settembre, il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) ha sospeso l’efficacia del provvedimento 30 aprile 2015 n. 32 con il quale l'Autorità nazionale anticorruzione ha bocciato la centrale di committenza costituita dall’Asmel, società consortile costituita per aggregare gli appalti dei comuni, che conta oltre 881 comuni aderenti (LEGGI TUTTO).

L’ordinanza cautelare di Palazzo Spada ha rimesso al Tar Lazio la decisione di merito sulla questione. Il Consiglio di Stato non si sbilancia sulla questione, ma dà atto che, per valutare se il modello di aggregazione posto in essere sia o meno compatibile con il modello organizzativo legale, è necessario che la legge che lo contempla e ne disciplina il regime transitorio sia entrata in vigore. Tale accertamento presuppone un esame nel merito della questione, da effettuarsi dal Tar Lazio con celerità in ragione della particolare rilevanza degli interessi implicati dalla vicenda. Nelle more della decisione, i giudici di Palazzo Spada ritengono opportuno, anche al fine di non incidere sulle procedure di gara in corso, sospendere l’efficacia della delibera 32/2015 dell’Autorità nazionale anticorruzione.  

SLITTATA AL 1° NOVEMBRE 2015 L'ENTRATA IN VIGORE DELL'OBBLIGO. Ricordiamo che l’art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 obbliga i Comuni non capoluogo di provincia a procedere all’acquisizione di lavori, ben e servizi mediante, tra l’altro, “un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”. L’art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha prorogato l’entrata in vigore del suddetto art. 33 al 1° novembre 2015.

Ora il Tar Lazio dovrà fissare l’udienza di merito per decidere se le gare effettuate dall’Asmel per conto dei Comuni sono prive del presupposto di legittimazione.

La delibera Anac n. 32 del 30 aprile 2015 era stata emanata a seguito degli esposti presentati da Anacap (Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti locali), Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili), Osservatorio Regionale del Piemonte e Confindustria di Cuneo.

PALAZZO SPADA NON CONDIVIDE LA DECISIONE DEL TAR. Con l'ordinanza cautelare n. 2544/2015, il Tar Lazio non aveva concesso la sospensiva sulla delibera dell'Autorità. Una decisione che però non è stata confermata dal Consiglio di Stato.

“Anche presso il Tar Napoli – ricorda Anacap - risultano pendenti altri ricorsi, che hanno avuto un esito cautelare oscillante e saranno discussi nel merito il 21 ottobre e il 18 novembre 2015, quindi la questione potrà chiarirsi solo verso la fine dell’anno”.

Secondo Anacap “Nel frattempo Asmel non potrebbe comunque operare come centrale di committenza perché è stata esclusa, per carenza dei requisiti, dall’apposito elenco approvato dall’Anac con delibera del 23 luglio 2015” (LEGGI TUTTO).

L'ANAC INTENDE CHIEDERE CHIARIMENTI AL CONSIGLIO DI STATO. Dal canto suo l'Anac, pur rispettando la decisione di Palazzo Spada, sta valutando di richiedere al Consiglio di Stato un “incidente di esecuzione” volto a chiarire l'ambito di validità (se solamente per le gare in corso o anche per quelle nuove) dell'ordinanza del Consiglio di Stato.

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