Con il Comunicato del Presidente Raffaele Cantone del 23 marzo scorso – IN ALLEGATO - l'Autorità nazionale anticorruzione fornisce chiarimenti in merito alla portata della recente sentenza del Tar Lazio - sez. III, n. 2339 del 22 febbraio 2016 - che ha respinto il ricorso presentato dalla società Asmel contro la delibera Anac n. 32 del 30 aprile 2015 “Sistema Asmel società consortile a r.l”, confermando integralmente tutti i rilievi formulati dall’Autorità.
In generale è stato confermato che Asmel non poteva considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito.
L’eventuale affidamento diretto di servizi di centralizzazione, o di sola intermediazione negli acquisti, può ritenersi legittimo solo se disposto nei riguardi di un ente operativo sul quale è esercitato un controllo analogo congiunto da parte dei soli comuni coinvolti direttamente nella costituzione di tale soggetto strumentale.
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