Le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche vanno stimate in fase di determinazione della rendita catastale della centrale.
Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E del 13 giugno 2016, avente ad oggetto i chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione del convegno Il Sole 24 ore per i 130 anni del Catasto.
L'amministrazione finanziaria osserva che le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, più che semplici pali, sono delle vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale.
“Le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 dell’Agenzia delle Entrate, portano – afferma l'Agenzia delle Entrate - ad annoverare le stesse tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica”.
Pertanto “ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2016 per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima catastale, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare”.
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