Con la circolare del 13 giugno 2016, n. 27/E, paragrafo 1.3, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di determinazione della rendita catastale delle c.d. “centrali eoliche”, con particolare riguardo alla computabilità ai fini della stima diretta del valore della “torre eolica”.
Nuova circolare del Fisco
Al riguardo, alla luce dell’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento catastale in rettifica della rendita, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28/E del 16 ottobre 2023, fornisce ulteriori chiarimenti, premessi brevi cenni del quadro normativo di riferimento.
Secondo l'AdE, la “torre eolica” di sostegno deve essere considerata, fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto, una “componente impiantistica” della centrale eolica in considerazione del rapporto strumentale della stessa rispetto al processo produttivo e, di conseguenza, non rientra nella determinazione della rendita catastale, in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015.
L'AdE cambia orientamento
Devono considerarsi superate, quindi, le indicazioni fornite dalla circolare n. 27/2016 che annovera tali strutture in ogni caso tra le “costruzioni” che rilevano su tale rendita, prescindendo da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità rispetto al processo produttivo.
Infine, la nuova circolare invita gli Uffici a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame, procedendo eventualmente all’abbandono delle stesse.