Il 1° novembre 2015 entra in vigore – dopo sei proroghe consecutive – l'obbligo per i comuni non capoluogo di rivolgersi alle centrali uniche di committenza, con esclusione dei grandi comuni che potranno continuare a procedere ad acquisti autonomi, in deroga a quanto stabilito all'articolo 33, comma 3-bis del Codice Appalti.
Per i comuni inadempienti l'Autorità nazionale anticorruzione non potrà rilasciare il codice Cig rendendo quindi impossibile avviare le gare.
ANCI: FAR COINCIDERE L'OBBLIGO CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE APPALTI. L'Anci, con una lettera inviata al ministro per le Riforme, Maria Elena Boschi e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, chiede un intervento normativo urgente che faccia coincidere l’obbligo con l’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti.
“L’Anci, pur condividendo gli obiettivi di razionalizzazione e di economicità sottesi alla norma – scrive il presidente Fassino – ha espresso immediatamente motivate e convincenti perplessità sui tempi di attuazione di un percorso di aggregazione che richiedeva formazione e, soprattutto, modelli organizzativi nuovi ed efficienti per tutti i Comuni interessati. Per questo, l’Associazione ha formulato proposte emendative che hanno trovato la condivisione del Governo e del Parlamento che ha rinviato – da ultimo con la legge n. 107/2015 - l’entrata in vigore della disposizione in questione al 1° novembre”.
L’Associazione dei Comuni ha anche evidenziato “più volte come il quadro ordinamentale della materia degli appalti pubblici, in costante evoluzione, imponesse uno slittamento del termine su richiamato e ha chiesto da tempo, con specifica proposta emendativa, di posticiparlo alla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione. Ciò eviterebbe confusione e parrebbe coerente con il principio di non sovrapposizione delle disposizioni normative”.
NOVITÀ NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016. Da qui la richiesta che eviterebbe “un sostanziale blocco dell’attività gestionale relativa agli acquisti di lavori, beni e servizi dei Comuni”, anche alla luce della legge di stabilità 2016 che “innova ulteriormente il quadro ordinamentale della materia, prevedendo all’articolo 28 un sistema nel quale Consip e gli altri soggetti aggregatori di livello regionale, metropolitano e provinciale, assumono un ruolo fondamentale nell’acquisizione di beni e servizi per importanti categorie merceologiche, senza chiarire, in tale nuovo contesto, che ruolo saranno chiamati a svolgere i modelli aggregativi su base locale la cui attivazione è prevista appunto per il 1° novembre”.
Ricordiamo che il disegno di legge di stabilità 2016, trasmesso al Senato, prevede a partire dal 1° gennaio 2016 la possibilità per i Comuni con meno di 10mila abitanti di procedere ad acquisti autonomi, anche in deroga a quanto stabilito all'articolo 33, comma 3-bis del Codice Appalti, per gli acquisti di importo sotto ai 40.000 euro (LEGGI TUTTO).