Il silenzio assenso non si applica alle domande volte ad ottenere titoli edilizi relativi ad immobili situati in zona A del territorio comunale.
Lo ha precisato la quarta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4516 depositata il 27 settembre 2017.
Palazzo Spada osserva che “l’art. 20, co. 8 DPR n. 380/2001 e, più in generale, l’art. 20, co. 4, l. n. 241/1990, nell’escludere dalla formazione del silenzio assenso gli atti ed i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, ovvero ove sussistano vincoli (tra gli altri) culturali e/o paesaggistici, non intendono riferirsi ai soli casi in cui sussistano vincoli specifici, riguardanti un determinato immobile ovvero una parte di territorio, puntualmente individuati per il loro valore storico, artistico o paesaggistico con puntuali atti della pubblica amministrazione, ma si riferiscono, più in generale, a tutte le ipotesi in cui siano presenti, nell’ordinamento realtà accertate come riconducibili, anche in via generale, al patrimonio culturale e/o paesaggistico”.
Pertanto devono ritenersi ricomprese nei casi per i quali è esclusa la formazione del silenzio assenso “le domande volte ad ottenere titoli edilizi relativi ad immobili situati in zona A del territorio comunale, posto che tale zona, ai sensi dell’art. 2 D.M. n. 1444/1968 è quella costituente parte del territorio interessata “da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.”
Nel caso di specie, l’immobile oggetto di domanda di permesso di costruire è situato nel centro storico (zona A) del Comune di Francavilla Fontana e risale all’inizio del 1900. “Da ciò consegue che, in relazione alle istanze volte al rilascio di titolo autorizzatorio edilizio concernenti lo stesso, non può formarsi il silenzio assenso, attesa la tutela cui l’immobile è sottoposto, anche ai sensi dell’art. 136, co. 1, lett. c), d. lgs. n. 42/2004”, conclude il Consiglio di Stato.