Il Gestore dei Servizi Energetici comunica che a partire da oggi 15 maggio - e fino al 31 maggio - i soggetti obbligati, tramite l'accesso alla sezione dedicata all'interno del portale informatico Efficienza Energetica, possono comunicare al GSE la richiesta per l'annullamento dei Titoli di Efficienza Energetica per l'assolvimento dell'obbligo 2022.
La procedura, prevista dal DM 11 gennaio 2017, consente ai distributori di energia elettrica e gas soggetti all'obbligo di:
- comunicare il numero di Titoli di Efficienza Energetica da annullare;
- compensare l'eventuale quota residua relativa agli anni 2021 e 2020;
- richiedere l'emissione e il contestuale annullamento dei TEE ex art. 14-bis per gli anni 2022 e 2020.
Le richieste di emissione e annullamento dei TEE ex art. 14-bis verranno accettate solo a condizione che ciascun soggetto obbligato abbia la disponibilità, sul proprio conto proprietà, di un ammontare di TEE pari almeno al 20% di quello necessario al conseguimento del proprio obbligo minimo (60% per il 2022 più la quota residua per il 2020).
Si ricorda inoltre che per l'eventuale richiesta di riscatto dei TEE ex art. 14-bis utilizzati per l'assolvimento degli obblighi a partire dal 2018, i soggetti obbligati devono indicare il numero di TEE da riscattare attraverso la compilazione dell'apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.