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Certificati bianchi, dal Gse chiarimenti per le imprese del settore cemento

Incontro tra il Gestore dei servizi energetici e la delegazione di Aitec e Confindustria

martedì 31 maggio 2016 - Redazione Build News

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Il Gestore dei servizi energetici ha incontrato il 10 maggio scorso una delegazione di aziende del Settore Cemento guidata dalla Dr.ssa Bruni di Confindustria e dall’Ing. Gizzi e dal Dott. Zampella di AITEC.

L’incontro ha consentito il confronto sui criteri applicativi adottati dal GSE per diverse tematiche relative alle richieste di accesso al meccanismo dei certificati bianchi attraverso interventi di efficienza energetica.

1. Applicabilità ai forni di cottura per la produzione del “clinker” dei requisiti previsti al punto 1) dell’Allegato 2 al Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28

Le associazioni di categoria hanno manifestato perplessità sull’applicazione di tale Decreto ai forni di cottura per la produzione del “clinker”, alimentati da combustibili alternativi quali rifiuti parzialmente o totalmente biodegradabili (penumatici, plastiche, polverino di legno, etc.) e CSS. In particolare, le associazioni ritengono che l’ambito di tale Decreto sia da limitare agli impianti termici civili.

AITEC richiama la propria nota, inviata al GSE nel dicembre 2015, relativa all’efficienza di conversione della quota di biomassa in cui si evidenzia che, come previsto dalla Direttiva Europea 2009/28/CE, l’elencazione di requisiti di efficienza di conversione ed emissivi afferisce esclusivamente i sistemi e le apparecchiature per il riscaldamento e il raffreddamento. In tale ambito la Direttiva prevede infatti un’efficienza minima di conversione dell’85% per le applicazioni residenziali e commerciali e almeno del 70 % per le applicazioni industriali. AITEC segnala, altresì, che il recepimento nella normativa italiana e in particolare dell’Art. 13 comma 6 della Direttiva Europea 2009/28 riguarda l’uso di sistemi ed apparecchiature per il riscaldamento e raffreddamento da energie rinnovabili.

Rispetto alla lettera a), del punto 1) al succitato Allegato, ovvero alla “efficienza di conversione non inferiore all’85%”, il GSE ha fornito le evidenze di come tale requisito sia riferito sia alle applicazioni residenziali e commerciali, sia alle applicazioni industriali.

In particolare:

- il D.Lgs 28/2011 è stato emanato in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Tale direttiva, all’art. 13 comma 6 dispone che “nel caso della biomassa, gli Stati membri promuovono le tecnologie di conversione che presentano un’efficienza di conversione almeno dell’85% per le applicazioni residenziali e commerciali e almeno del 70% per le applicazioni industriali”;

- la discrezionalità concessa ad uno Stato Membro nell’ambito del recepimento di una Direttiva Europea non consente di formulare norme meno restrittive rispetto a quanto disposto dalla Direttiva stessa.

Pertanto, in presenza di un Decreto nazionale di recepimento, come nel caso in questione, l’assenza di una differenza del requisito minimo tra le applicazioni residenziali, commerciali e industriali non può essere interpretata come intenzione del legislatore di non imporre un requisito minimo per le applicazioni industriali; allo stesso tempo, non è possibile considerare applicabile il rendimento minimo del 70% previsto dalla Direttiva.

Il valore dell’85% dell’efficienza di conversione espresso dal D.Lgs 28/2011, senza alcuna distinzione tra le applicazioni, quindi, deve essere rispettato a prescindere dall’applicazione.

Il GSE, infine, ha chiarito che, in generale, ai fini della verifica del requisito di cui sopra è necessario che vengano fornite al GSE tutte le informazioni utili a definire il bilancio di massa e di energia di tutte le sezioni dell’intero processo produttivo (nel caso in esame del clinker), comprensive ad esempio di eventuali recuperi termici al camino etc.

Rispetto alla lettera b), del punto 1) al succitato Allegato, ovvero il “rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006”, il GSE, preso atto che l’articolo richiamato è riferito al “Titolo II - Impianti termici civili” del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., così come indicato dalle associazioni di categoria, si è reso disponibile ad un ulteriore approfondimento, anche sulla base di elementi che la stessa Associazione fornirà sulla specifica tematica.

Il GSE ha ribadito comunque che permane il principio generale, connesso alla succitata lettera b), di dover verificare il rispetto dei limiti delle emissioni in atmosfera con riferimento alle normative vigenti, nonché alle prescrizioni autorizzative del caso. Il GSE, a supporto dell’ulteriore approfondimento, ha pertanto proposto di confrontare i limiti di emissione previsti dalle certificazioni per gli impianti civili a biomasse, con quelli del settore del cemento.

Il GSE, infine, ha chiarito che, con riferimento alle Proposta di Progetto e Programma di Misura (PPPM), la data utile per la verifica dell’applicabilità dei requisiti previsti al punto 1) dell’Allegato 2 al D.Lgs. 28/2011 è quella di presentazione della PPPM stessa.

2. Addizionalità degli interventi

Il GSE, in merito a quanto disposto dalle Linee Guida (Deliberazione AEEGSI EEN 9/11) sul tema dell’addizionalità dei risparmi, ha chiarito che la verifica del rapporto tra il costo sostenuto per la realizzazione del progetto e i risparmi conseguibili rappresenta uno degli strumenti utili per comprovare che i risparmi energetici non si sarebbero comunque verificati “per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato”. In particolare, bassi valori di tale parametro rappresentano un chiaro segnale circa l’opportunità per il proponente di realizzare l’intervento a prescindere dalla concessione dell’incentivo, grazie alla disponibilità di soluzioni tecnologiche in grado di garantire ritorni dell’investimento in tempi ridotti.

Il GSE ha ribadito la necessità da parte del proponente di “normalizzare” input e output prima e dopo l’intervento, in modo da rendere confrontabile la situazione ante e post intervento ai fini della quantificazione dei risparmi.

A proposito della “normalizzazione”, si ricorda quanto previsto nelle Linee Guida EEN 9/11, in cui

i. all’art. 1 – Definizioni si specifica che il “risparmio lordo (RL) è la differenza nei consumi di energia primaria prima e dopo la realizzazione di un progetto, determinata con riferimento ad un certo orizzonte temporale mediante una misurazione o una stima ed assicurando la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico, misurata in tonnellate equivalenti di petrolio (di seguito: tep);

ii. all’art. 6 comma 6.2, lettera c) si specifica che il Soggetto responsabile deve inviare a corredo della propria istanza, tra l’altro, la descrizione del programma di misura (…), inclusa una descrizione della strumentazione e delle modalità che si propone di utilizzare per calcolare i risparmi attraverso la misura dei consumi di energia primaria prima e dopo l’intervento o gli interventi, depurando i consumi dagli effetti di fattori non correlati all’intervento stesso.

In merito alle voci da considerare per la costruzione del rapporto “costo sostenuto / risparmi conseguibili” di cui sopra, il GSE ha chiarito che il proponente deve inoltrare informazioni sui costi di realizzazione strettamente connessi all’intervento, sugli eventuali costi supplementari di manutenzione, sui costi di fornitura di tutti combustibili impiegati, dell’energia elettrica e di eventuali altri vettori energetici (ad es. vapore).

Il GSE ricorda altresì che, ai fini del calcolo dei risparmi, è necessario indicare anche il Potere Calorifico Inferiore di tutti i combustibili impiegati.

3. Criteri di ammissibilità di alcune tipologie di intervento (recupero termico, sistemi di gestione, sostituzione di combustibili)

Il GSE ha ribadito che, per gli interventi di recupero termico ed installazione di nuovi sistemi di gestione dei forni, si applicano tutti i concetti espressi nel precedente punto 2.

L’ammissibilità degli interventi di installazione di sistemi di gestione, inoltre, è subordinata alla chiara manifestazione da parte del proponente dell’effettiva evoluzione raggiunta dal sistema di gestione rispetto alle soluzioni tecnologiche standard installabili alla data di prima attivazione del progetto.

La mera sostituzione dei combustibili, infine, non rappresenta di per sé un intervento ammissibile ai fini dell’ammissibilità è necessario, infatti, realizzare interventi sostanziali sulle apparecchiature, finalizzati a garantire l’impiego dei nuovi combustibili.

4. Criteri di determinazione della vita tecnica degli interventi

Il GSE ha ribadito che la vita tecnica dell’intervento rappresenta, ai sensi dell’art 1, comma 1 dell’Allegato A delle Linee Guida “il numero di anni successivi alla realizzazione dell’intervento durante i quali si assume che gli apparecchi o dispositivi installati funzionino o inducano effetti misurabili sui consumi di energia primaria”.

In generale, il valore della vita tecnica è determinato in base alla categoria di intervento, secondo quanto disposto dal medesimo allegato.

Nei casi in cui un’apparecchiatura abilitata all’accesso al meccanismo (es. inverter) sia installata a servizio di un componente “primario” preesistente (es. motore elettrico), è necessario calcolare il valore della vita tecnica dell’apparecchiatura in base agli anni di vita residua del componente preesistente. In particolare, gli anni di vita residua devono essere determinati in base alla differenza tra il valore della vita tecnica per un componente primario di nuova installazione, indicato dall’Allegato A delle Linee Guida, ed il numero di anni di esercizio del componente preesistente.

Nel caso di un inverter applicato ad un motore elettrico, gli anni di vita residua devono essere posti pari alla differenza tra il valore della vita tecnica per un motore di nuova installazione, indicata nell’Allegato A delle Linee Guida (15 anni) e il numero di anni di esercizio del motore preesistente.

Nei casi in cui gli anni di vita residua del componente “primario” siano inferiori alla vita utile, indicata dall’Allegato A delle Linee Guida, dell’apparecchiatura oggetto di intervento, è possibile ritenere ammissibile che la vita tecnica dell’apparecchiatura sia pari alla vita utile, sulla base di documentazione fornita dal costruttore del componente “primario” comprovante l’adozione di accorgimenti tecnici che consentano allo stesso e all’apparecchiatura di funzionare e indurre effetti misurabili sui consumi di energia per un periodo pari alla vita utile.

5. Vincoli alla data di inizio del periodo di monitoraggio per interventi formulati ai sensi della Linee Guida EEN 9/11

Il GSE ha chiarito che, ai sensi di quanto disposto all’art. 6 comma 5 delle Linee Guida, il periodo di monitoraggio deve iniziare entro e non oltre i 24 mesi dalla data di prima attivazione dell’intervento.

6. Procedimenti sospesi per interventi legati al cambio della materia prima in ingresso ai forni di cottura

Il GSE ha chiarito che gli interventi legati al mero cambio della materia prima in ingresso ai forni di cottura non rientrano tra quelli previsti dall’Allegato A delle Linee Guida.

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