L’art. 10 del D.M. 28 dicembre 2012 stabilisce che i certificati bianchi non sono cumulabili con altri incentivi a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l’accesso a: a) fondi di garanzia e fondi di rotazione; b) contributi in conto interesse; c) detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature.
Lo ha precisato il Gse (Gestore dei servizi energetici) chiarendo che i Certificati Bianchi non sono cumulabili con: a) le detrazioni fiscali; b) l’ecobonus previsto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri nuovi a basse emissioni complessive; c) finanziamenti statali concessi in conto capitale; d) il credito di imposta per l'acquisto di macchinari e attrezzature (ad esempio il credito di imposta introdotto dal D.L. 24-6-2014 n. 91); e) Programmi operativi interregionali – POI Energia - poiché il Soggetto erogatore dei finanziamenti risulta essere direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico, e pertanto ricadono nella fattispecie “altri incentivi statali”.
CON COSA SONO CUMULABILI. I Certificati Bianchi sono invece cumulabili con:
a) incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento energetico. Si precisa, infatti, che il D.lgs. del 3 marzo 2011 n. 28 e il Decreto attuativo del 28 dicembre 2012 prevedono il divieto di cumulo dei certificati bianchi esclusivamente con altri incentivi “statali”, ammettendone, pertanto, la cumulabilità con eventuali incentivi regionali locali o comunitari. Ai fini della verifica della cumulabilità è necessario indicare la tipologia dell'incentivo e l'ente erogante;
b) agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica, di cui all’art 8 comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’art. 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all’art 2 della legge 22 dicembre 2008. Si tratta infatti di un’agevolazione, nella forma, appunto, del credito d’imposta, che viene trasferita sul prezzo di cessione del calore all’utente finale, che si configura, pertanto, come effettivo beneficiario distinto rispetto alla società che eroga il servizio calore e che percepisce i certificati bianchi. Si specifica che ai sensi della circolare 17/E del 7/3/2008, qualora il gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica sia anche utente finale, il gestore-utente finale può usufruire del cumulo dei certificati bianchi con il credito di imposta in esame;
c) Superammortamento al 140% sui beni strumentali introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208)”e Iperammortamento al 250% su investimenti innovativi introdotto dalla Legge Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232;
d) finanziamento attraverso lo strumento “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto-legge del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013);
e) incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento energetico (ad esempio i POR FESR per i quali il soggetto erogatore è la Regione).