Come previsto dall'art. 14, comma 1-bis del DM 11 gennaio 2017 e s.m.i., il 1° luglio verrà aperta la sessione durante la quale i distributori di energia elettrica e gas soggetti all'obbligo (Soggetti Obbligati) potranno comunicare al GSE la richiesta di annullamento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) per l'assolvimento dell'obbligo 2020.
La sessione terminerà il 16 luglio.
Nella sezione dedicata all'interno del portale informatico Efficienza Energetica, i Soggetti Obbligati potranno comunicare il numero di TEE da annullare per l'assolvimento dell'obbligo 2020 e per compensare l'eventuale quota residua relativa agli anni 2019 e 2018.
Per gli anni d'obbligo 2020 e 2018, sempre all'interno del portale informatico, sarà possibile richiedere l'emissione e il contestuale annullamento di TEE ai sensi dell'art. 14-bis del D.M 11 gennaio 2017.
Si ricorda che le richieste di emissione e annullamento dei TEE ex art.14-bis saranno accettate a condizione che ciascun Soggetto Obbligato abbia la disponibilità, sul proprio conto proprietà, di un ammontare di TEE pari almeno al 20% dei Certificati necessari al conseguimento del proprio obbligo minimo (60% dell'obbligo 2020 più eventuale quota residua dell'obbligo 2018).
Relativamente all'eventuale richiesta di riscatto dei TEE di cui all'art. 14-bis utilizzati per l'assolvimento degli obblighi 2018 e 2019, i Soggetti Obbligati dovranno indicare il numero di TEE da riscattare compilando direttamente la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.