Come previsto dall'art. 14, comma 1 del DM 11 gennaio 2017 e s.m.i., il 16 maggio – comunica il GSE - verrà aperta la sessione durante la quale i distributori di energia elettrica e gas soggetti all'obbligo (Soggetti Obbligati) potranno comunicare al Gestore dei Servizi Energetici la richiesta di annullamento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) per l'assolvimento dell'obbligo 2021.
La sessione terminerà il 31 maggio.
Nella sezione dedicata all'interno del portale informatico Efficienza Energetica, i Soggetti Obbligati potranno comunicare il numero di TEE da annullare per l'assolvimento dell'obbligo 2021 e per compensare l'eventuale quota residua relativa agli anni 2020 e 2019.
Per gli anni d'obbligo 2021 e 2019, sempre all'interno del portale informatico, sarà possibile richiedere l'emissione e il contestuale annullamento di TEE ai sensi dell'art. 14-bis del D.M 11 gennaio 2017.
Si ricorda che le richieste di emissione e annullamento dei TEE ex art.14-bis saranno accettate a condizione che ciascun Soggetto Obbligato abbia la disponibilità, sul proprio conto proprietà, di un ammontare di TEE pari almeno al 20% dei Certificati necessari al conseguimento del proprio obbligo minimo (60% dell'obbligo 2021 più eventuale quota residua dell'obbligo 2019).
Relativamente all'eventuale richiesta di riscatto dei TEE di cui all'art. 14-bis utilizzati per l'assolvimento degli obblighi a partire dal 2018, i Soggetti Obbligati dovranno indicare il numero di TEE da riscattare compilando l'apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.