Entro 120 giorni i Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente dovranno emanare le attese Linee guida per il rilascio dei certificati bianchi (titoli di efficienza energetica - TEE).
Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza 2169 del 18 febbraio 2016 che ha accolto il ricorso di Ceced Italia.
Secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 2° del D.M. 28 dicembre 2012, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del predetto decreto (avvenuta il 03/01/13), i Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente avrebbero dovuto emanare un decreto interministeriale per l'adeguamento, rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/2011, delle linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati bianchi. I due Ministeri, in virtù di quanto previsto dall’art. 7 comma 5° del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, entro 120 giorni dall’emanazione del predetto decreto (avvenuta, ai sensi dell’art. 20 dello stesso, il 19 luglio 2014), avrebbero dovuto procedere all’adeguamento delle linee guida di cui al citato art. 6 comma 2° D.M. 28/12/12.
DIFFIDA A PROVVEDERE SPEDITA DA CECED ITALIA. Le norme citate, osserva il Tar Lazio, stabiliscono termini specifici a carico dei Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente per procedere all’adeguamento delle linee guida di cui al d.m. del 28/12/12, adempimento che non risulta ancora perfezionato nonostante la diffida a provvedere spedita da Ceced Italia a mezzo posta il 3 aprile 2015.
“La Confindustria Ceced Italia è, da parte sua, titolare della legittimazione e dell’interesse a ricorrere al fine della chiesta declaratoria d’illegittimità del silenzio in quanto associazione di produttori di apparecchi domestici e professionali avente, tra l’altro, lo scopo di tutelare gli interessi generali e collettivi degli associati che sono legittimati, ai sensi del citato art. 7 comma 1° d.m. 28/12/12, alla presentazione di progetti di efficienza energetica finalizzati all’emissione dei “certificati bianchi”, allo stato preclusa dall’impossibilità, in attesa dell’invocato adeguamento delle linee-guida, di utilizzare la scheda energetica n. 47”, evidenzia il Tar Lazio, secondo il quale “la violazione, da parte dei Ministeri resistenti, dei termini previsti dagli artt. 6 comma 2 d.m. 28/12/12 e 7 comma 4° d. lgs. n. 104/14 è pacifica e rende illegittima l’inerzia tenuta dalle predette amministrazioni”.
LE LINEE GUIDA DOVRANNO ESSERE EMANATE ENTRO 120 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DELLA SENTENZA. Pertanto, il Tribunale amministrativo del Lazio ha dichiarato “l’illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’ambiente in relazione alla diffida spedita a mezzo posta il 01/04/15 dall’associazione ricorrente e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dei predetti Ministeri di concludere i procedimenti menzionati nella diffida nel termine di giorni 120 (così individuato in relazione alla natura degli adempimenti da effettuare) dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della presente sentenza”.