Ultime notizie

Certificati bianchi, in Gazzetta il decreto che revoca le schede tecniche 40E, 47E, 36E e 21T

Aggiornata la scheda tecnica 22T «Applicazione nel settore civile di sistemi per il teleriscaldamento per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria»

martedì 12 gennaio 2016 - Redazione Build News

certificati_bianchi_tee_3

Sulla Gazzetta Ufficiale n.7 di ieri 11 gennaio 2016 è stato pubblicato il decreto 22 dicembre 2015 “Revoca e aggiornamento delle schede tecniche del meccanismo di incentivazione dei certificati bianchi”, del ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell'Ambiente.

Le disposizioni del decreto acquistano efficacia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e il Gse provvede a darne ampia diffusione sul proprio sito internet.

LE SCHEDE TECNICHE REVOCATE. Il provvedimento, sul quale è stata acquisita il 20 ottobre 2015 l'intesa della Conferenza Unificata, revoca le seguenti schede tecniche:

- Scheda tecnica n. 40E «Installazione di impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura», di cui all'allegato al D.M. 28 dicembre 2012;

- Scheda tecnica n. 47E «Sostituzione di frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi a piu' alta efficienza» di cui all'allegato al D.M. 28 dicembre 2012;

- Scheda tecnica n. 36E «Installazione di gruppi di continuita' statici ad alta efficienza (UPS)», di cui all'allegato al D.M. 28 dicembre 2012;

- Scheda tecnica n. 21T «Applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria» di cui all'allegato «A» alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il GAS - EEN 9/10 del 12 aprile 2010, come modificato dalle deliberazioni EEN 14/10 e EEN 9/11.

AGGIORNATA LA SCHEDA TECNICA 22T. La scheda tecnica 22T «Applicazione nel settore civile di sistemi per il teleriscaldamento per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria» di cui all'allegato «A» alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il GAS - EEN 9/10 del 12 aprile 2010, come modificato dalle deliberazioni EEN 14/10 e EEN 9/11, è aggiornata secondo quanto previsto all'allegato 1.

Nel decreto pubblicato ieri in Gazzetta si evidenzia che “molteplici contenuti della scheda tecnica 22T risultano essere superati per evoluzione normativa, e in particolare la parte in cui si prevede l'applicabilita' della disciplina della cogenerazione ai sensi della delibera AEEG n. 42 del 2002, in luogo della disciplina sulla cogenerazione ad alto rendimento, sebbene ai sensi dell'art. 5, comma 5.5 delle Linee Guida, il mero recepimento di obblighi o standard tecnici minimi definiti per legge non costituisce aggiornamento di schede tecniche, per favorire l'applicazione della stessa risulta opportuno pubblicarne una versione aggiornata secondo la normativa vigente”.

METODO A CONSUNTIVO. Per gli interventi realizzati negli ambiti di applicazione delle schede tecniche citate è fatto comunque salvo l'accesso anche in futuro al meccanismo dei certificati bianchi attraverso il differente metodo di valutazione dei risparmi denominato «a consuntivo». Sono quindi tutelati gli investimenti eventualmente gia' pianificati.

LE CRITICITÀ. Con la comunicazione del GSE (soggetto gestore del meccanismo dei certificati bianchi) del 9 aprile 2015 sono state segnalate criticita' connesse all'applicazione di alcune schede tecniche. Alla luce dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato, alcune schede tecniche per la quantificazione dei risparmi nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi non sono piu' conformi alle finalita' del meccanismo e hanno determinato pertanto la necessita' della loro revoca.

Il meccanismo dei «certificati bianchi», si legge nelle premesse del decreto 22 dicembre 2015, “trae le proprie coperture a valere sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas” e “si rende necessario evitare il rischio di sovraincentivazione dell'intervento di efficienza energetica, coerentemente con i principi di economicita' e buon andamento della pubblica amministrazione”.

Occorre inoltre considerare “l'esigenza di garantire il pieno rispetto dei meccanismi incentivanti alla disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato in materia di energia ed ambiente, la quale espressamente vieta la sovra remunerazione dei costi sostenuti per gli interventi di efficienza energetica, al fine di evitare il rischio di future procedure di infrazione nei confronti dell'Italia”.

COGENERAZIONE. Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ed in particolare l'art. 10, comma 15 dispone che qualunque forma di sostegno pubblico alla cogenerazione deve essere subordinato alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile.

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Ultime notizie copertina articolo
Legge di Bilancio 2018: novità su Iva 10% per i beni significativi

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve...

Dello stesso autore


Progetti
Città Verde ottiene la certificazione GBC Home Silver

Il progetto romano anticipa gli obiettivi UE 2030 e si distingue per...

Prodotti
La ristrutturazione di un appartamento signorile a Roma

Si concludono le ristrutturazioni dell'appartamento a ridosso di via Appia Nuova a...