Con la delibera 634/2017/R/efr, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato l’aggiornamento delle Regole di funzionamento del mercato e del Regolamento per le transazioni bilaterali dei TEE – Titoli di Efficienza Energetica e ha esteso la gradualità di applicazione dell’introduzione del criterio di competenza nell’ambito dei criteri di determinazione del contributo tariffario, per quanto riguarda la compensazione degli obiettivi di risparmio energetico riferiti ad anni precedenti.
L'Autorità ha disposto la tempestiva approvazione delle modifiche, proposte dal Gme, alle Regole di funzionamento del mercato e al Regolamento per le transazioni bilaterali, necessarie all’unificazione delle tipologie di titoli di efficienza energetica oggetto di contrattazione sul mercato, disposta dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017.
Le modifiche sono finalizzate a far sì che il Gme, ai fini delle negoziazioni sia tramite accordi bilaterali che sul mercato organizzato, tenga conto del numero complessivo di titoli in possesso del soggetto intestatario del conto, senza alcuna indicazione della tipologia, e che tale conto riporti l’insieme dei titoli emessi, nonché di quelli rinvenienti dalle negoziazioni ovvero di quelli oggetti di blocco, ritiro o annullamento.
Tali modifiche entrano in vigore a partire dal giorno della pubblicazione dei documenti sul sito internet del Gme.
CRITERIO DI COMPETENZA. L'Aeegsi ha disposto anche l’estensione della gradualità dell’introduzione del criterio di competenza, nell’ambito delle regole di determinazione del contributo tariffario unitario previste dalla delibera 435/2017/R/efr, stabilendo lo slittamento di un anno nell’applicazione del criterio di competenza (cioè prevedendone l’entrata in vigore a partire dai residui dell’obiettivo dell’anno d’obbligo 2018) e l’applicazione completa del criterio di competenza solo con riferimento agli obiettivi residui degli anni d’obbligo successivi al 2020, che saranno definiti dalla normativa ai sensi del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.
SLITTAMENTO DI UN ANNO NELL’APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI COMPETENZA. Per quanto riguarda i titoli afferenti il residuo degli obiettivi dell’anno d’obbligo 2017, si applica il criterio di cassa previgente alla delibera 435/2017/R/efr.
Per quanto riguarda i titoli afferenti i residui degli obiettivi degli anni d’obbligo compresi tra il 2018 e il 2020, il criterio di competenza si applica solo a porzioni di essi, in modo progressivo e uniformemente crescente nel tempo. Le quantità di titoli cui applicare il criterio di competenza verranno quantificate mediante l’applicazione del parametro σ (rispettivamente pari a 0,25, 0,5 e 0,75) ai titoli consegnati da parte dei distributori soggetti agli obblighi a valere sulle compensazioni degli anni d’obbligo precedenti. Ai titoli afferenti le porzioni restanti di ciascun residuo si applicherà invece il criterio di cassa, come indicato nella Tabella seguente: