Con il documento per la consultazione 312/2017/R/efr, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti in merito alla revisione delle regole di determinazione del contributo tariffario del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE), ai fini di dare attuazione al decreto interministeriale 11 gennaio 2017 in coerenza alle evidenze dell’istruttoria conoscitiva approvata con la delibera 292/2017/E/efr.
Infatti, il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 (pubblicato il 3 aprile 2017) sugli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni 2017-2020 da un lato ha fortemente modificato il previgente meccanismo, dall’altro ha riconfermato all’Autorità la responsabilità di definire la copertura degli oneri, sostenuti dai distributori soggetti all’adempimento degli obblighi, “in misura tale da riflettere l’andamento del prezzo dei certificati bianchi riscontrato sul mercato, tenendo eventualmente conto dei prezzi riscontrati nell’ambito della libera contrattazione tra le parti, e con la definizione di un valore massimo di riconoscimento” (articolo 11, comma 2).
In particolare, l’Autorità - al fine della determinazione del contributo tariffario - intende continuare a perseguire il duplice obiettivo di incentivare il comportamento efficiente dei distributori soggetti agli obblighi e, al contempo, di consentire il contenimento dell’aumento degli oneri in capo ai consumatori, tenendo conto dell’evoluzione del contesto.
Pertanto, nel documento per la consultazione 312/2017/R/efr, l’Autorità:
- riguardo alla determinazione di un valore massimo di riferimento, prevede di tenere conto dello scostamento del prezzo medio degli scambi di ciascuna sessione rispetto al prezzo medio della sessione precedente. Ciò affinché la determinazione del contributo tariffario definitivo non consideri gli scambi avvenuti a prezzi eccessivamente alti in ciascuna sessione rispetto a quelli della sessione precedente, escludendo, per ciascuna sessione di mercato, le transazioni avvenute a un prezzo superiore a una soglia di riferimento da determinarsi nell’ambito della consultazione rispetto al prezzo medio di chiusura della sessione di mercato precedente;
- riguardo alla correlazione del contributo con gli scambi tramite bilaterali, prevede di continuare a non considerare i valori dei prezzi della totalità degli scambi dei titoli tramite accordi bilaterali dalla regola di determinazione del contributo tariffario, ma, al contempo, ritiene opportuno tenere conto dei volumi di TEE scambiati bilateralmente, al fine di non escludere completamente tali transazioni che altrimenti non avrebbero alcun effetto sul contributo erogato (tali volumi sono valorizzati a un prezzo di riferimento, correlato ai contributi definitivi a essi contestuali):
- riguardo alla modifica del contributo definitivo, prevede di confermare la presenza di un contributo preventivo al fine di fornire indicazioni preliminari di prezzo, rivedendone le modalità di determinazione in ragione dell’evoluzione degli interventi di risparmio energetico e al fine di considerare anche i volumi relativi agli scambi bilaterali. Tale contributo preventivo, assai differente da quello attualmente previsto, è denominato CRIFERIMENTO e fissato pari alla media dei contributi definitivi nei precedenti tre anni d’obbligo, ponderando tali valori con le corrispondenti quantità di TEE scambiati sia sul mercato che tramite accordi bilaterali;
- riguardo all’erogazione del contributo tariffario a valle della sessione del 30 novembre, prevede di definire il contributo tariffario considerando – in alternativa - una delle due seguenti modalità:
1) introdurre un sistema misto che eroghi, dopo la verifica del 30 novembre, il contributo definitivo dell’anno d’obbligo precedente e preveda, dopo il successivo mese di maggio, un conguaglio in funzione del contributo tariffario definitivo per l’anno d’obbligo (a valere sulla quantità di titoli oggetto di annullamento dopo la prima verifica di novembre);
2) calcolare, dopo il 30 novembre e con riferimento agli scambi sino ad allora, uno specifico contributo tariffario da erogare con le medesime regole previste per il contributo tariffario erogato dopo la scadenza di maggio;
- riguardo al parametro “k” di correlazione tra i valori degli scambi di mercato e il contributo di riferimento, prevede di modificare i livelli dei parametri γ e β (che definiscono il parametro k) fissando, in modo correlato:
a) il parametro γ a un valore compreso nell’intervallo tra 5 e 7 €/tee;
b) il parametro β a un valore compreso nell’intervallo tra 0,65 e 0,5;
- riguardo alla differenziazione del contributo tariffario definitivo erogato nel caso di obiettivo specifico dell’anno d’obbligo o di compensazione di anni precedenti, ritiene opportuno che il contributo definitivo sia erogato secondo un criterio di competenza e non di cassa (com’è attualmente). Infatti, la differenziazione del contributo erogato (in funzione del fatto che i titoli oggetto di verifica siano riferiti all’anno d’obbligo in corso oppure si riferiscano a compensazioni dei precedenti) contribuisce a ottenere un effetto calmiere delle variazioni dei prezzi di scambio, dal momento che sarebbe già noto il contributo da erogare per i TEE afferenti alle compensazioni, e si avrebbero quindi maggiori stimoli a non innalzare i prezzi di mercato;
- riguardo agli strumenti per favorire la messa a disposizione ai distributori dei titoli emessi, non ritiene necessario l’eventuale ricorso a strumenti che associno ai titoli emessi la loro data di emissione, ovvero vincolino il loro utilizzo, da parte dei soggetti obbligati, a un tempo massimo a partire da tale data (c.d. limite temporale alla bancabilità dei titoli), oltre il quale è ipotizzabile scatti un ritiro amministrato o ne decada la disponibilità. Si ritiene che tali strumenti possano fare insorgere costi amministrativi e complicazioni nelle transazioni (dovute alla presenza sul mercato di titoli da utilizzarsi a breve o a più lungo termine e, tra l’altro, diversamente valorizzabili sui mercati) non trascurabili.
Infine, l’Autorità intende prevedere che:
- le modifiche risultanti dagli esiti della consultazione 312/2017/R/efr entrino in vigore a partire dall’anno d’obbligo 2017;
- le sole modifiche introdotte con il criterio di competenza e la differenziazione del contributo tariffario definitivo erogato nel caso di obiettivo specifico dell’anno d’obbligo o di compensazione di anni precedenti entrino in vigore successivamente, prevedendo, in particolare, che il contributo erogato ai titoli consegnati dai distributori a valere sul recupero delle quote residue dell’anno d’obbligo 2015, da effettuarsi per non incorrere nelle sanzioni nel corso delle finestre di novembre 2017 o maggio 2018, sia quello corrispondente definito per l’anno d’obbligo 2017.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro e non oltre il 22 maggio 2017.
Leggi anche: “Certificati Bianchi, pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove Linee guida”