Bioedilizia

Certificati Bianchi per interventi su reti di teleriscaldamento a biomassa legnosa: incontro GSE-FIPER

L'associazione Fiper ha presentato una proposta per il calcolo dei Tee

martedì 13 giugno 2017 - Redazione Build News

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Il Gestore dei servizi energetici ha recentemente incontrato una delegazione di FIPER (Federazione Italiana Produttori Di Energia Da Fonti Rinnovabili) guidata dal Presidente Walter Righini.

Nel corso dell’incontro, l’Associazione ha presentato una proposta – IN ALLEGATO - per il conseguimento di Certificati Bianchi per interventi su reti di teleriscaldamento alimentate a biomassa legnosa.

Inoltre, sono stati richiesti chiarimenti in merito al potenziamento di impianti a biogas, ai fini dell’incentivazione in Tariffa Omnicomprensiva, nonché sulle tempistiche connesse alla presentazione di richieste mediante il portale SIAD.

PROPOSTA PER IL CALCOLO DEI TEE PER NUOVE RETI O ESTENSIONI DI RETI ESISTENTI DI TELERISCALDAMENTO E/O TELERAFFRESCAMENTO ALIMENTATE A BIOMASSA. Il D.M. 11 gennaio 2017, entrato in vigore il 4 aprile 2017, definisce i nuovi obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il periodo 2017-2020 e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica per l’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.

Il Decreto riporta, nella Tabella 1 dell’allegato 2, un elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata, con l’indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi.

Con riferimento alle reti di teleriscaldamento, gli interventi ammissibili indicati nella succitata Tabella 1 sono:

1. efficientamento di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento esistenti;

2. posa reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;

3. installazione di caldaie a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.

Allo stato attuale, pertanto, non sono ammissibili interventi di allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento esistenti.

Inoltre, il Decreto non prevede specifici interventi per reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento alimentate da centrali a biomasse, rimandando all’art. 6, comma 4, del Decreto tema relativo agli interventi riguardanti l’impiego di fonti rinnovabili.

Con riferimento a tale contesto, nonché alla definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente indicata d.lgs. 102/2014, FIPER ha presentato una proposta (Allegati 1 e 2) di metodologia finalizzata al calcolo dei risparmi addizionali per interventi riguardanti la posa di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento (nuove estensioni su reti esistenti e/o realizzazione di nuove reti) alimentata da centrali a biomasse legnose vergini. Ciò al fine di condividerne, ed eventualmente migliorarne con il GSE, i contenuti per il conseguente aggiornamento della Tabella 1, secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 2, del Decreto.

Rispetto a quanto esposto il GSE:

1. ha ribadito che, poiché l’allaccio di utenze a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento alimentata da centrali a biomasse non è un intervento contemplato dalla Tabella 1 del Decreto, è necessario presentare specifica proposta dal GSE secondo quanto definito dall’art. 6, comma 2 del medesimo Decreto;

2. ha ravvisato la necessità, rispetto all’incentivazione dei progetti che prevedono l’impiego di fonti rinnovabili per usi termici, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 4 del Decreto, di aprire un confronto sul tema con il Ministero dello Sviluppo Economico;

3. ha richiesto a FIPER ha richiesto all’Associazione di fornire dati ed evidenze, per gli interventi attualmente presenti nella Tabella 1 del Decreto (con particolare riferimento all’efficienze delle reti), per la determinazione dei “consumi di riferimento”, così come definiti dal Decreto, stesso e di fornire evidenze per la definizione di specifici “fattori abilitanti” rispetto alla capacità di generare efficienza dati dalla posa di reti di teleriscaldamento;

4. ha sottolineato che, rispetto a quanto definito dal d.lgs. 102/2014 per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente, le finalità del citato Decreto legislativo sono riferite alla determinazione e rendicontazione degli obiettivi di incremento dell’efficienza energetica; pertanto, non rilevano rispetto alla definizione dei requisiti per l’accesso agli incentivi, ovvero del D.M. 11 gennaio 2017.

CHIARIMENTI SUL POTENZIAMENTO DI IMPIANTI A BIOGAS E BIOMASSA. Si richiede al GSE se è possibile accedere agli incentivi previsti dal D.M. 23 giugno 2016 mediante la realizzazione di un intervento di potenziamento di circa 50 kW mediante la sostituzione del cogeneratore già installato e incentivato con un cogeneratore di potenza superiore.

Ferme restando le soglie per l’accesso diretto agli incentivi, l’incremento di potenza pari ad almeno il 10%, il rispetto del termine di 12 mesi per la conclusione dell’intervento dalla data di inizio lavori e, per gli impianti a biomassa il rispetto del vincolo dei 5 anni dall’entrata in esercizio dell’impianto o a seguito dell’ultimo intervento effettuato sullo stesso in forza del quale il Soggetto responsabile ha avuto accesso a incentivi, nonché infine le tempistiche per la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi stabilite dal Decreto, si conferma la possibilità di accedere agli incentivi mediante la realizzazione dell’intervento descritto.

In particolare, si segnala che, nel caso in cui un impianto interessato da un intervento di questo tipo sia alimentato da prodotti o sottoprodotti indicati nelle Tabelle dell’Allegato 1 del Decreto 6 luglio 2012 ed esclusi dagli elenchi esaustivi dell’Allegato 1 del D.M. 23 giugno 2016 ed entri in esercizio dopo il 29 giugno 2017, la quota di energia prodotta netta e immessa in rete ascrivibile a tali sostanze non potrà essere incentivata per l’intervento in oggetto. Come specificato nelle Procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016, resta in capo al Produttore l’onere di fornire idonea documentazione atta a dimostrare il contributo energetico imputabile a tale quota.

CHIARIMENTI SU APPLICATIVO INFORMATICO SIAD. A seguito della comunicazione del 21 marzo 2016, con cui il GSE ha fornito chiarimenti in merito alle comunicazioni degli interventi sugli impianti incentivati mediante l’applicativo informatico SIAD, gli operatori hanno iniziato a utilizzare il nuovo applicativo per comunicare le modifiche effettuate sui propri impianti. Al proposito, l’Associazione segnala, soprattutto con riferimento alle richieste di valutazione preventiva, la necessità di dover ricevere risposte, da parte del GSE, in tempi più brevi, al massimo entro sessanta giorni.

Il GSE riconosce il problema e segnala che si stanno compiendo sforzi per recuperare le code di lavorazione delle pratiche inviate tramite SIAD dando priorità, soprattutto, a quelle i cui esiti possono avere effetti sulla rideterminazione degli incentivi (es: rideterminazione consumi servizi ausiliari).

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