Dopo una lunga attesa è finalmente approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dello Sviluppo economico (di concerto con il Minambiente) recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”.
Pubblicato nella GU n.78 del 3 aprile 2017, il decreto è stato registrato lo scorso 20 marzo dalla Corte dei conti e ha ottenuto il 22 dicembre 2016 l'intesa della Conferenza unificata.
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IN VIGORE DA OGGI 4 APRILE 2017. Il decreto – IN ALLEGATO - entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica, con eccezione dell'art. 4 e dell'art. 12, a tutti progetti presentati a decorrere dall'entrata in vigore, fatto salvo quanto previsto al comma 1.
FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il provvedimento stabilisce i criteri, le condizioni e le modalita' di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali, per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. In particolare, il decreto:
a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti negli anni dal 2017 al 2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi, in coerenza con gli obiettivi nazionali di efficienza energetica e in coordinamento con gli altri strumenti di sostegno e promozione dell'efficienza energetica;
b) determina gli obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia a carico dei distributori di energia elettrica e di gas nel periodo tra il 2017 e il 2020;
c) stabilisce, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, le nuove Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei Certificati Bianchi;
d) definisce la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalita' di riconoscimento dei Certificati Bianchi;
e) individua i soggetti che possono essere ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi e le modalita' di accesso allo stesso;
f) introduce misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei Certificati Bianchi, anche mediante forme di semplificazione amministrativa;
g) introduce misure volte a favorire l'adempimento degli obblighi previsti;
h) aggiorna le disposizioni in materia di controllo e verifica dell'esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi ed il relativo regime sanzionatorio.
SOGGETTI OBBLIGATI. I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di cui al decreto sono:
a) i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno piu' di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione;
b) i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno piu' di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.
OBIETTIVI QUANTITATIVI NAZIONALI E RELATIVI OBBLIGHI. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2017-2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi sono:
a) 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017;
b) 8,32 milioni di TEP di energia primaria nel 2018;
c) 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019;
d) 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.
Agli obiettivi concorrono le seguenti misure:
a) interventi associati al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento;
b) energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) associata al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento;
c) interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015 concernente il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale e associati al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento;
d) interventi gia' agevolati nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi che, anche dopo la conclusione del periodo di vita utile, continuano a generare risparmi.
Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica e gas a carico dei soggetti sopra menzionati sono conseguiti mediante risparmi associati al rilascio di Certificati Bianchi, al netto dei titoli ritirati dal GSE per energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) e per interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015, fatto salvo quanto previsto ai commi 13 e 15.
Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica nel periodo 2017-2020, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi secondo le seguenti quantita' e cadenze annuali:
a) 2,39 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2017;
b) 2,49 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2018;
c) 2,77 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2019;
d) 3,17 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2020.
Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale nel periodo 2017-2020, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantita' e cadenze annuali:
a) 2,95 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2017;
b) 3,08 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2018;
c) 3,43 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2019;
d) 3,92 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2020.
Entro il 31 dicembre 2019 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati, per gli anni successivi al 2020, gli obiettivi nazionali di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000.
REQUISITI, CONDIZIONI E LIMITI DI AMMISSIONE AL MECCANISMO DEI CERTIFICATI BIANCHI. I progetti di efficienza energetica ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi sono predisposti e trasmessi al GSE nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 1.
L'elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi, è riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2, che puo' essere aggiornata ed integrata con decreto del direttore generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il direttore generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE.
I progetti di efficienza energetica ammissibili acquisiscono le autorizzazioni o i permessi richiesti entro i termini previsti dalla normativa vigente, e sono conformi al disposto dell'art. 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ove applicabile, nonche' i requisiti e le condizioni di applicabilita', in conformita' ai metodi di valutazione, definiti all'Allegato 1.
I progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacita' di incremento dell'efficienza energetica e, analogamente alle altre tipologie di progetti ammessi ai sensi del presente decreto, alla capacita' di generare risparmi energetici addizionali in termini di energia primaria totale o non rinnovabile.
Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i progetti di efficienza energetica di cui all'art. 5 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, sono applicati i valori di potere calorifico inferiore di cui all'Allegato 2 al presente decreto, in conformita' a quanto indicato all'Allegato IV alla direttiva 2012/27/UE.
Non sono in ogni caso ammessi al sistema dei Certificati Bianchi i progetti di efficienza energetica predisposti per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatto salvo il caso in cui si impieghino soluzioni progettuali energeticamente piu' efficienti rispetto a quelle individuate dai vincoli o prescrizioni suddetti, e che generino risparmi addizionali.
DISPOSIZIONI FINALI. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i progetti standardizzati e analitici che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno raggiunto la soglia minima di progetto, come definita dalle linee guida EEN 9/11 o hanno concluso il periodo di monitoraggio, e' possibile presentare le rendicontazioni dei risparmi, secondo quanto definito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i progetti a consuntivo che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in corso di realizzazione, come attestato da idonea documentazione, e' possibile presentare l'istanza per la richiesta dei Certificati Bianchi, secondo quanto definito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Per i progetti a consuntivo, analitici e standard approvati in data precedente all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione del progetto.
I Grandi Progetti riconosciuti ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 che non generano, nell'arco di un determinato anno, risparmi superiori a 35.000 TEP, per l'anno in questione sono rendicontabili attraverso la Richiesta di Verifica e Certificazione a Consuntivo (RVC-C). In tali casi non sono riconosciute le eventuali premialita' concesse all'atto dell'ammissione.
I Certificati Bianchi possono essere oggetto di libera contrattazione tra le parti, ovvero di contrattazione nel mercato organizzato dal GME, unificato per tutte le tipologie di titoli, secondo modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
Il decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.