Efficientamento energetico

Certificati bianchi (TEE), aggiornate le regole

Le modifiche, proposte dal GME e approvate dall'AEEGSI, attuano le disposizioni in materia di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione

lunedì 30 marzo 2015 - Redazione Build News

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Con la Delibera 134/2015/R/efr del 26 marzo 2015, l'Autorità per l'energia ha approvato l'aggiornamento delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi), proposte dal GME (Gestore del mercato elettrico).

Le modifiche hanno la finalità di attuare le disposizioni di cui alla legge 244/07 e al decreto legge 66/14 in materia di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

STOP ALLE FATTURE CARTACEE. L’articolo 1, comma 210, della legge 244/07 ha previsto che le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 del medesimo articolo non possano “accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possano procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino al [loro] invio in forma elettronica”.

In forza del sistema di garanzia, previsto dal Capo II, delle vigenti Regole di funzionamento del mercato dei Tee, il Gme effettua il pagamento corrispondente alle avvenute transazioni di Tee, nei confronti dell’operatore venditore e per conto dell’operatore acquirente.

Nei casi di transazioni sul mercato dei Tee, nelle quali l’operatore acquirente è un’amministrazione oppure un ente tra quelli individuati all’articolo 1, comma 209, della legge 244/07, ovvero nei casi in cui siano applicabili le disposizioni dell’articolo 1, comma 210, il Gme può procedere al corrispondente pagamento solo dopo aver accertato che sia stata emessa e inviata a tale acquirente la relativa fattura in formato elettronico.

TERMINE ANTICIPATO AL 31 MARZO 2015. Per quanto rileva ai fini della partecipazione al mercato dei Tee in qualità di operatore acquirente, il termine entro cui è necessario adeguarsi a quanto previsto dall’articolo 1, comma 210, della legge 244/07 è stato anticipato al 31 marzo 2015, per effetto dell’articolo 25, comma 1, del decreto legge 66/14.

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