Attualità

Certificati Esecuzione Lavori (CEL): da ANAC le indicazioni per la compilazione

Dall'Autorità indicazioni sull’inserimento, in seno ai CEL, dei maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione e di adeguamento prezzi e la loro valorizzazione, ai fini della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici per la classifica SOA

lunedì 17 febbraio 2025 - Alessandro Giraudi

anac_sede_2

L’articolo 21, comma 5, dell’Allegato II.12 al Codice dei Contratti Pubblici prevede che i Certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.

In relazione alle tematiche in oggetto sono emerse numerose criticità, che sono state anche rappresentate dagli operatori di settore. Pertanto l’Anac, nelle more dell’aggiornamento del “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, con il Comunicato del Presidente Anac del 30 gennaio 2025 formula le seguenti modalità operative in merito alla compilazione dei Certificati esecuzione lavori.

1) Maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione ex art. 1-septies d.l. 73/2021 e di adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022

Il recente aumento dei prezzi legato allo squilibrio economico, originato dal periodo di pandemia da covid-19 ed il protrarsi, negli anni successivi, della forte tendenza all’aumento dei costi di settore, ha spinto il Legislatore a varare una serie di interventi per neutralizzare la negativa efficacia impattante sull’intero sistema della contrattualistica pubblica. Agli iniziali meccanismi di compensazione e di revisione dei prezzi, di carattere puramente emergenziale, si sono poi sostituite disposizioni in grado di fronteggiare in modo strutturato il fenomeno.
Questa Autorità avverte quindi la necessità di fornire indicazioni sull’inserimento, in seno ai Certificati esecuzione lavori, dei maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione ex art. 1-septies d.l. 73/2021 e di adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022 e ss.mm.ii., ed alla imputabilità degli stessi ai fini dell’ottenimento della qualificazione per la classifica SOA corrispondente.

La natura strutturale del meccanismo revisionale

Oggi, il d.lgs. 36/2023 disciplina l’istituto all’articolo 60, che prevede l’obbligatorio inserimento delle clausole sulla revisione dei prezzi nella documentazione di gara e nei contratti.
Utilmente, si precisa che il Legislatore ha inteso subordinare a condizioni di natura oggettiva l’attivazione delle suddette clausole, secondo le modalità individuate dall’Allegato II.2-bis, di recente introduzione nel Codice vigente attraverso il Correttivo, sortendo così un effetto rafforzativo della precedente previsione di cui al Codice dei contratti d.lgs. 50/2016. Il precedente articolo 106, infatti, già introduceva la clausola della revisione prezzi, seppur nella sola veste opzionale e facoltativa.

Si rileva quindi l’indubbio passaggio da un regime emergenziale ad un regime strutturato in cui, l’autonomia raggiunta dall’istituto in parola nell’attuale quadro normativo, va letta in modo sistematico, anche alla luce delle prescrizioni ulteriori e diverse dal Codice dei contratti pubblici. In effetti, gli antecedenti logico causali del meccanismo di revisione prezzi (oggettivi ma non imprevedibili) sono a pieno titolo inseriti nei documenti finanziari del Governo e Banca d’Italia. La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30/12/2023 n. 213), infatti, continua ad estendere anche all’anno in corso i meccanismi di adeguamento dei prezzi delle opere pubbliche, introdotti dall’articolo 26 del d.l. 50/2022.

Il meccanismo revisionale a tutela del sinallagma contrattuale ed espressione del generale principio di accesso

I meccanismi compensativi e revisionali rispondono al dovere giuridico di cooperazione tra le parti a salvaguardia del sinallagma contrattuale che trova naturale esplicazione nella imputazione dei maggiori costi, sostenuti dall’impresa appaltatrice, ai fini della dimostrazione dei propri requisiti.

Altrimenti opinando, si ingenererebbe l’aberratio per cui l’operatore economico pur avendo eseguito prestazioni per un maggior valore (contabilizzato ed inserito nel CEL) rimarrebbe frustrato nella partecipazione alle procedure di gara, non disponendo di adeguata qualificazione per la maggior classifica SOA corrispondente, a discapito del rispetto pieno ed effettivo del principio di accesso al settore degli appalti pubblici.

Fatte tali premesse, si forniscono alle Amministrazioni appaltanti specifiche indicazioni sulle modalità di compilazione dei Certificati di esecuzione lavori in presenza di maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione.

Modalità di compilazione del CEL

All’atto della compilazione del CEL, la sede corretta per l’inserimento della maggiorazione dei prezzi risulta il quadro di CEL 4.3 denominato “Altri importi autorizzati …”; gli importi inseriti in tale Quadro, unitamente a quelli del 3.1 “Importo di contratto” e 4.2 “Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi” costituiranno l’importo indicato nel Quadro 5 “Totale importi autorizzati”.

Il riconoscimento del maggior valore delle opere eseguite all’operatore economico dovrà essere inserito nei quadri 6.2 e 6.3., incrementando il valore di quelle lavorazioni che sono state interessate dall’aumento dei prezzi di mercato.

2) Corretto utilizzo dei CEL per i quali è prevista l’apposizione del Visto dell'autorità preposta alla tutela del bene

Le Associazioni di categoria delle SOA e quella dei Costruttori ANCE hanno rappresentato all’Autorità alcune criticità correlate alla spendita dei certificati di esecuzione lavori che comprendono interventi realizzati in categorie che necessitano dell'attestato di buon esito degli interventi eseguiti su beni assoggettati a vincoli di tutela d’interesse paesaggistico e/o culturale.

Nella maggior parte dei casi l’attestazione è rilasciata a cura del Ministero dei Beni Culturali per il tramite delle relative Soprintendenze competenti per territorio o su edifici o aree specifiche.

La criticità è correlata alla sovraimpressione, sui CEL telematici sprovvisti del visto della Soprintendenza ai Beni Culturali, di una dicitura che indica tale condizione: “ATTESA VISTO”; ossia una scritta in filigrana che cristallizza il rilascio del CEL da parte del Committente, che lo rimette alla competente Soprintendenza per l’acquisizione del visto.

Al riguardo si rammenta che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” pubblicato nell’ottobre 2014, il CEL può essere utilizzato ai fini della qualificazione solo ad esito positivo della verifica dell’Autorità responsabile della tutela del bene assoggettato a vincolo quale bene di interesse culturale.

Ciò deriva dall’espressa applicazione delle norme di riferimento che impongono la sussistenza sia del visto di buona esecuzione da parte del Committente sia del visto della Soprintendenza, necessario per la spendita delle lavorazioni eseguite ai fini della qualificazione nelle categorie previste dall’art 4 comma 3, dell’Allegato II.18 al Codice, norma che comunque replica le analoghe previsioni delle precedenti legislazioni in materia.

Dal punto di vista operativo si precisa che in presenza di categorie di lavorazioni sottoposte invece al visto facoltativo, ovvero quando l’opera non è vincolata ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il RUP, in fase di compilazione del Certificato, può selezionare l’opzione “visto non previsto” e procedere immediatamente all’emissione del CEL.

Nel caso invece, in cui il visto sia necessario, l’applicazione consente l’emissione completa del certificato solo previo inserimento da parte del RUP dell’esito della verifica effettuata dall’ente di tutela.

In tali casi, lo stato “ATTESA VISTO” rende il CEL definitivo in quanto munito di n. di protocollo e anno, e mancante solo della suddetta asseverazione dell’Ente preposto.

La richiesta delle associazioni riguarda la possibilità di portare in valutazione nei CEL, ancora in attesa di visto, i lavori eseguiti nelle altre categorie non interessate all’atto approvativo della Soprintendenza, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione.

Al riguardo è opportuno premettere che il richiamato art. 4, comma 3 dell’Allegato II.18 al Codice dei Contratti, individua le categorie per le quali, ai fini del conseguimento della qualificazione, i relativi CEL devono contenere l'attestato di buon esito dell'Autorità preposta alla tutela del bene oggetto degli interventi eseguiti.

La rigorosa lettura della norma non sembra escludere che, qualora il CEL contempli categorie di importo prevalente che non necessitano del Visto dell‘autorità preposta alla tutela del bene, ovvero diverse da quelle indicate dall’art 4, comma 3, tali lavorazioni possano essere valutate per il conseguimento della relativa qualificazione, ma ciò dovrebbe trovare il limite della residualità degli importi di lavorazioni (riportate nel medesimo CEL) ricadenti nelle dette categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25.

Vale a dire che se l’opera realizzata presenti quote residuali di lavorazioni assoggettate al visto della Soprintendenza, in carenza di questo, gli importi delle diverse categorie possano essere comunque valutati ai fini del conseguimento della qualificazione.

Alla luce di quanto esposto l’ANAC ha ritenuto di accogliere in parte la proposta delle Associazioni, solo nei casi in cui il CEL privo di visto certifichi l’esecuzione di lavori la cui prevalenza non necessiti di tale asseverazione.

La condizione per la quale è possibile ammettere detto utilizzo è il carattere marginale dei lavori assoggettati al visto, i quali, oltre che nel valore economico non devono aver rilievo sulla buona esecuzione dell’intervento nel suo complesso, la cui asseverazione spetta al RUP.

Compito del RUP quindi, anche in assenza del visto della Soprintendenza, sarà quello di apporre comunque la sua generale dichiarazione di buon esito sull’esecuzione dei lavori prevista al Quadro 8 “Dichiarazioni sull’esecuzione dei lavori”, senza la quale il Certificato non sarebbe spendibile in alcuna categoria di lavorazioni.

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Attualità copertina articolo
Condono edilizio, dalla politica spunta nuova sanatoria

Il ministro Matteo Salvini ha parlato recentemente della volontà di introdurre un...

Dello stesso autore