Adeguare le tempistiche per l'invio delle richieste e dei successivi adempimenti al fine di sottoporre al controllo della quantità e della tracciabilità le biomasse utilizzate in un periodo coincidente con l'anno solare.
È questo l'obiettivo del decreto 6 agosto 2015 con il quale il ministero delle Politiche agricole modifica il decreto 2 marzo 2010 sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica (in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
LE MODIFICHE. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.220 di ieri 22 settembre 2015, il provvedimento sostituisce la lettera a) di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 2 marzo 2010 con la seguente: «a) trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a ciascuno degli anni per cui si richiede l'emissione dei certificati verdi, la documentazione indicata nell'allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui alla tabella A;».
Inoltre, all'art. 4 del suddetto decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello per cui si richiede l'emissione dei certificati verdi, il MIPAAF, verificata la documentazione ricevuta ai sensi dell'art. 3 comma 1.a, comunica al GSE l'esito di tale verifica ai fini del controllo della quantità e della tracciabilità delle biomasse utilizzate dal produttore di energia elettrica nel corso dell'anno solare.».
Queste modifiche entrano in vigore oggi 23 settembre 2015.