La Regione Piemonte, con il D.D. 15 maggio 2019, n. 289, ha:
- approvato la “Procedura per il rilascio dell’autorizzazione regionale allo svolgimento dei corsi di formazione e raccordo formativo di tecnici per la valutazione della prestazione energetica degli edifici finalizzata al rilascio di Attestati di prestazione energetica”;
- revocato la determinazione dirigenziale n. 799/A1904A del 16/11/2015.
Ricordiamo che la Giunta regionale del Piemonte, con deliberazione n. 14-2119 del 21 settembre 2015, rettificata dalla d.g.r. 2 novembre 2015, n. 24-2360, ha approvato le disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015.
Il paragrafo 3 dell’Allegato A della sopraccitata deliberazione, individua i soggetti e le modalità con cui possono essere organizzati, sul territorio regionale, i corsi di formazione volti ad abilitare i tecnici di cui all’articolo 2, lettera b) del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. alla certificazione energetica degli edifici.
La struttura competente, con determinazione dirigenziale n. 799 in data 16 novembre 2015, ha approvato la “Procedura per il rilascio dell’autorizzazione regionale allo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento per la valutazione della prestazione energetica degli edifici finalizzata al rilascio di Attestati di prestazione energetica”.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 43-8097 del 14 dicembre 2018, in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici, ha dettato disposizioni in merito ai controlli e alle sanzioni ed ha istituito un corso di raccordo formativo per certificatori energetici.
Il nuovo D.D. 15 maggio 2019, n. 289 – IN ALLEGATO - aggiorna la suddetta procedura per il rilascio dell’autorizzazione regionale allo svolgimento dei corsi di formazione, introducendo un corso di raccordo formativo come previsto dalla citata d.g.r. n. 43-8097/2018.
Inoltre, viene eliminata dalla medesima procedura la possibilità di organizzare i corsi di aggiornamento di 10 ore essendo venuto meno il periodo transitorio di dodici mesi previsto dal paragrafo 3.4 dell’allegato A della deliberazione delle Giunta regionale 24-2360 del 2/11/2015.