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Certificatori energetici, in Lombardia cambia la sanzione accessoria in caso di esito negativo dell’accertamento

La novità nella Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021 pubblicata sul Burl e in vigore da domani

venerdì 28 maggio 2021 - Redazione Build News

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Disposizioni in materia di attestazioni energetiche, con modifiche agli articoli 27 e 30 della l.r. 24/2006 e all’articolo 23 della l.r. 17/2018, sono contenute all'articolo 31 della Legge regionale 25 maggio 2021 - n. 8 “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021”, pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale della Regione Lombardia Supplemento n. 21 di oggi 28 maggio 2021.

Questa legge regionale entrerà in vigore domani 29 maggio 2021.

Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 17 octies dell’articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione dall’elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati non si applica se la non conformità dell’attestato di certificazione energetica degli edifici non comporta una diversa assegnazione di classe di efficienza energetica e se il certificatore provvede a depositare l’attestato corretto entro i termini previsti dall’articolo 16, comma 1, della legge 689/1981, oltre a corrispondere in misura ridotta la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.»;

b) dopo il comma 17 dell’articolo 30 è aggiunto il seguente: «17 bis. Ogni riferimento all’attestato di certificazione energetica (ACE), contenuto nella presente legge e in atti amministrativi o in altre norme regionali, deve essere riferito, in quanto compatibile, all'attestato di prestazione energetica (APE).».

La modifica dell’articolo 27, comma 17 octies, della l.r. 24/2006, di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, si applica alle violazioni contestate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È abrogato il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018).

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