La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza di Sezione del 12 aprile 2018, ha espresso parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di regolamento recante modifiche ed integrazioni del regolamento di attuazione dell'art. 290, co. 4, del d.lgs. n. 152/2006, "norme in materia ambientale".
Con la nota n. 5114 del 14 marzo 2018 il capo dell’ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inviato al Consiglio di Stato lo schema di decreto per l’acquisizione del prescritto parere.
Oltre all’articolato del decreto sono stati trasmessi la relazione illustrativa, la illustrazione dell’articolato, l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), l’analisi tecnico normativa (ATN) e i concerti delle Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute.
La proposta normativa è volta a introdurre due modifiche al D.M. n. 186 del 7 novembre 2017 - regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide - attuativo dell’articolo 290, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dall’articolo 3, comma 22, lett.d) del decreto legislativo n. 128 del 2010.
Nel parere n.1078/2018 del 20 aprile, il Consiglio di Stato ricorda che sullo schema del decreto n. 186 “questa Sezione aveva espresso il proprio parere in data 20 ottobre 2016 (parere n. 2259 del 2016) formulando alcune osservazioni poi recepite nel testo emanato”.
Il testo in esame si propone di introdurre una prima modifica all’allegato 1 del regolamento vigente riguardante le classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore, specificando nella nota alla tabella 1 (classificazione dei generatori di calore) che i valori degli ossidi di azoto (No x) sono “espressi come No 2”.
La seconda modifica concerne la sostituzione all’allegato 2 del D.M. n.186, relativo ai metodi di prova, della tabella 2 con la tabella di cui all’allegato A dello schema di decreto in esame (norme tecniche da utilizzare per il campionamento, l’analisi e la valutazione delle emissioni).
Palazzo Spada osserva che “la relazione illustrativa e la stessa illustrazione dell’articolato si limitano ad enunciare la 'opportunità' delle modifiche che si intendono introdurre senza indicare ulteriori chiarimenti, salvo la precisazione descrittiva che il nuovo allegato 2 prevede norme tecniche specifiche per gli ossidi di azoto e per il carbonio organico totale e contiene un riferimento in nota per l’utilizzazione del modello 'austriaco/tedesco' ai fini del campionamento del particolato.
Nel prendere atto delle esigenze di natura tecnica che sono evidentemente alla base delle modifiche proposte, si sottolinea in senso negativo la incompletezza delle esplicazioni contenute nelle relazioni di accompagnamento, nelle quali non viene fornita alcuna motivazione in ordine alla loro 'opportunità'”.
“Analoga incompletezza”, evidenzia il Consiglio di Stato, “si riscontra nell’AIR e nell’ATN. Nelle principali sezioni dei due documenti viene in pratica ribadita la formula secondo cui le modifiche e integrazioni proposte sono finalizzate “ad assicurare una migliore comprensione del testo, senza alterare la disciplina sostanziale del regolamento”.
La relazione AIR chiarisce che “l’esigenza delle modifiche proposte…trova giustificazione sulla base di alcune segnalazioni pervenute al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dalle amministrazioni competenti nella materia disciplinata dallo schema di regolamento e in particolare dall’Istituto superiore di sanità”.
Sarebbe stato opportuno integrare la documentazione trasmessa ai fini del parere con il testo di tali segnalazioni e, in ogni caso, esplicitarne il contenuto nelle relazioni di accompagnamento e nell’AIR.”
Sull’articolato Palazzo Spada formula le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 1, sia nella rubrica che nel testo si deve indicare espressamente (e non attraverso il riferimento alla norma che lo prevede) il regolamento a cui sono apportate le modifiche e le integrazioni, vale a dire il D.M. n. 186 del 7 novembre 2017.
b) l’articolo 2 può essere soppresso aggiungendo le parole “di cui è parte integrante” alla fine della lettera b) dell’articolo 1.