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Cessione crediti 110%, è legge il Decreto Aiuti bis

Oltre all'attenuazione della responsabilità solidale, nella Legge Aiuti bis, approvata definitivamente dal Senato, c'è una norma che fa rientrare l’installazione di vetrate panoramiche amovibili nell'edilizia libera, cioè tra le attività che non richiedono alcun titolo abilitativo

martedì 20 settembre 2022 - Redazione Build News

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Il Decreto Aiuti bis è legge. Con 178 voti favorevoli, nessuno contrario e 13 astensioni, il Senato ha oggi 20 settembre 2022 approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 115/2022, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, esaminato stamane dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.

La nuova legge, attesa in Gazzetta Ufficiale, è composta da 73 articoli suddivisi in otto capi.

CESSIONE CREDITI SUPERBONUS E BONUS EDILIZI. L’articolo 33-ter, introdotto al Senato, integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull’articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022).

Con una prima modifica si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.

Con una seconda modifica si dispone in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege. In tali casi il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario (ai sensi del comma 6 come integrato dalle norme in esame) ai soli casi di dolo e colpa grave.

IN EDILIZIA LIBERA L'INSTALLAZIONE DI VETRATE PANORAMICHE AMOVIBILI. L’articolo 33-quater, introdotto dal Senato, apporta una novella al comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) volta a ricomprendere tra le attività di edilizia libera – ossia che sono eseguite senza alcun titolo abilitativo – anche l’installazione di vetrate panoramiche amovibili (LEGGI TUTTO).

ANAGRAFE DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO. L’articolo 16-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che i Comuni percettori di canone per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nonché gli altri enti territoriali interessati, comunichino le informazioni relative a tali occupazioni permanenti del sottosuolo al sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022).

SEMPLIFICAZIONI NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI. L’articolo 11, comma 4-bis – introdotto al Senato – prevede che, fino al 16 luglio 2024, possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. n. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

RAFFORZAMENTO DEL BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E GAS. L’articolo 1, comma 1, demanda a una delibera dell'ARERA la rideterminazione per il quarto trimestre del 2022:

- delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;

- la compensazione per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

Le agevolazioni e la compensazione in questione sono riconosciute sulla base del valore ISEE pari a 12.000 euro.

L'obiettivo previsto è quello di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per il 2022 complessivamente tra elettricità e gas. La delibera dell'ARERA deve essere adottata entro il 30 settembre 2022. Il comma 2 dispone in relazione agli oneri, ai quali si provvede:

a) quanto a 1.280 milioni di euro per il 2022 ai sensi dell'articolo 43 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura pertanto si rinvia); detto importo è trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

b) quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI CLIENTI VULNERABILI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE. L’articolo 2 reca una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale e prevede che, dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a offrire loro la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’ARERA con propri provvedimenti; la medesima autorità è incarica anche di definire misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.

SOSPENSIONE DELLE MODIFICHE UNILATERALI DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. L’articolo 3, commi 1 e 2, sospende, fino al 30 aprile 2023, l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte (comma 1). Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, estende dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 il termine finale di efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di notifica al MISE e al MAECI delle operazioni di esportazione dal territorio nazionale fuori dall'Unione europea delle "materie prime critiche" e dei rottami ferrosi anche non originari dell'Italia. A tal fine esso novella all'articolo 30, comma 4, del D.L. n. 21/2022 (L. n. 51/2022), specificando che le attività di controllo conseguenti alla proroga in oggetto sono poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

AZZERAMENTO DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NEL SETTORE ELETTRICO PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022. L’articolo 4 prevede che, per il quarto trimestre 2022, l'ARERA provvede ad annullare:

- le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 1);

- le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 2). La finalità è quella di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Agli oneri connessi, pari a complessivi 1.100 milioni di euro per il 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43 (alla cui scheda di lettura si rinvia) (comma 3).

RIDUZIONE DELL’IVA NEL SETTORE DEL GAS PER IL QUARTO TRIMESTRE DELL'ANNO 2022. L’articolo 5, al comma 1, estende l’applicazione dell’Iva agevolata al 5 per cento anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. La norma, al comma 2, riconosce tale agevolazione anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

RIDUZIONE DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022. Il comma 3 dell’articolo 5 stabilisce che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022, al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Il comma 4 dispone in relazione agli oneri, pari a 1.820 milioni di euro, per il 2022, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 43 del provvedimento in esame. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. L’articolo 6 ripropone alcuni crediti di imposta introdotti dai decretilegge n. 4, n. 17, n. 21 e n. 50 del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 – allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022.

Si tratta in particolare

- del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;

- del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

- del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;

- del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU ALCUNI CARBURANTI. L’articolo 8 prevede, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

PROROGA MECCANISMO DI COMPENSAZIONE A DUE VIE. I commi da 1 a 4 dell’articolo 11 prorogano di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, l’applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dal D.L. n. 4/2022 in forza del quale i titolari di impianti fotovoltaici che beneficiano di una tariffa incentivante addizionale rispetto al prezzo di vendita sul mercato e gli impianti da fonti rinnovabili non incentivati entrati in esercizio prima del 2010 sono tenuti a versare al GSE i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia a un prezzo superiore al prezzo di riferimento. Sono poi meglio precisate le modalità applicative in relazione a gruppi societari e all’energia ceduta nel 2023. Infine, si consente all’Arera di avvalersi del GSE anche per l’espletamento delle proprie funzioni nel settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati, precisando che, anche qualora l’Arera si avvalga di società controllate dal GSE, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SCORRIMENTO GRADUATORIA 2022 PER CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER SPESE DI PROGETTAZIONE. L’articolo 16, comma 3, modifica il comma 53-ter dell’art. 1 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per l’anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022. (fonte: dossier parlamentare del 14 settembre 2022)

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