In un'audizione sul disegno di legge di Bilancio 2017 presso le commissioni di Camera e Senato, il direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi ha preso in esame anche le agevolazioni per i lavori di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, in primis quelli antisismici.
Si tratta non solo di una proroga di quanto già previsto dalle norme vigenti ma, in molti casi, di un vero e proprio rafforzamento delle detrazioni, anche attraverso la possibilità di cederle sotto forma di credito d’imposta. Inoltre, in continuità con quanto previsto dalle norme in vigore fino al 2016, vengono equiparati ai lavori condominiali quelli che riguardano l’intero edificio anche se realizzati sulle parti di proprietà dei singoli condomini (ad esempio, vengono sostituiti gli infissi di tutte le case).
Le agevolazioni per i lavori condominiali di risparmio energetico e antisismici sono prorogati di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021; quelli che interessano le singole unità abitative, invece, fino al 31 dicembre 2017.
ECOBONUS. In materia di risparmio energetico, la detrazione è confermata al 65% per gli interventi su singole unità abitative e parti condominiali; in quest’ultimo caso, però, il bonus passa:
- al 70%, se gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio producono un risparmio energetico più significativo
- al 75%, se gli interventi migliorano la prestazione energetica invernale e estiva.
Per queste tipologie di lavori, il limite di spesa agevolabile è fissato in 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
“Sul punto – osserva il direttore delle Entrate - la norma non appare inequivocabile, per cui, al fine di fugare ogni possibile dubbio in sede interpretativa, sarebbe utile che la norma, così come dispone per gli interventi di adeguamento antisismico, limiti espressamente il nuovo parametro di commisurazione della agevolazione ai soli interventi di riqualificazione che danno diritto ad una maggior percentuale di detrazione.”
SISMABONUS. Proseguendo nel suo intervento, la numero uno delle Entrate ha evidenziato come il Ddl di bilancio rafforza le agevolazioni fiscali per quanti adottano misure antisismiche per le parti comuni di edifici condominiali. Infatti, non solo viene confermata la misura potenziata (al 65%) della detrazione già prevista fino al 31 dicembre 2016, ma ne è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021, consentendone la ripartizione in cinque quote annuali invece delle “solite” dieci.
Inoltre, a partire dal 2017 il beneficio si applica anche agli edifici ricadenti nella zona sismica 3 (non più solo la 1 e la 2) ed è esteso a tutti gli immobili abitativi e produttivi.
La misura della detrazione è incrementata:
- al 70% (ovvero al 75%, in caso di lavori condominiali), se gli interventi comportano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore
- all’80% (ovvero al 85%, in caso di lavori condominiali), se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Il tetto massimo agevolabile è pari a 96mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. “In questo caso la formulazione della norma è chiara – evidenzia Orlandi - nel riferire tale parametro di commisurazione della detrazione ai soli interventi più significativi. La norma, peraltro, individua con particolare rigore le caratteristiche degli interventi e, conseguentemente l’ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali, in quanto demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, l’emanazione di apposite linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché per le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, della efficacia degli interventi effettuati.”
CESSIONE DELLA DETRAZIONE. Per consentire l’accesso agli incentivi al maggior numero possibile di cittadini è previsto che la fruizione del beneficio fiscale può avvenire mediante la cessione, sotto forma di credito d’imposta, della detrazione spettante. Tale opportunità era già stata concessa dalla Stabilità 2016 ai contribuenti ricadenti nella “no tax area”: potevano cedere il bonus all’impresa o ai fornitori intervenuti nei lavori, che poi lo sfruttavano in compensazione. Nella nuova versione, sarà più facile sia per il cedente che per il cessionario avvalersi di questa misura: il cedente potrà anche non trovarsi nella no tax area e destinare il credito a un soggetto diverso dai fornitori; il cessionario potrà, a sua volta, cederlo ad altri soggetti privati, oltre che utilizzarlo in compensazione.
“La legge demanda ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni le modalità attuative della misura. Tenuto conto che il provvedimento potrà, tuttavia, dettare solo le modalità attuative per consentire la fruizione del credito da parte dei cessionari utilizzando, peraltro, per quanto possibile l’applicazione informatica già predisposta in funzione della cessione del credito prevista per l’anno 2016, non appare possibile demandare al provvedimento stesso altri aspetti della regolamentazione. In particolare sarebbe opportuno – suggerisce il direttore delle Entrate - che la legge stabilisse chiaramente se il cessionario può utilizzare il credito d’imposta in cinque o dieci rate, così come previsto per la detrazione d’imposta, o se può utilizzarlo in un’unica soluzione. La precedente norma che prevedeva la cessione della detrazione sotto forma di credito d’imposta chiariva tale aspetto nella relazione tecnica, nel senso di prevedere la fruibilità del credito in dieci anni, e a tale criterio la Agenzia si è adeguata in sede di redazione del proprio Provvedimento. Trattandosi tuttavia di un aspetto ha un indubbio impatto non solo in termini finanziari ma anche in termini di “appetibilità” della misura, potrebbe essere opportuna una specifica disposizione di legge.”
Quanto poi alle limitazioni di natura soggettiva alla cessione del credito “la relazione illustrativa al disegno di legge prevede esplicitamente che rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tale scelta non nasce da motivi di natura fiscale e non può evidentemente essere modificata in via amministrativa con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia. Non è quindi possibile fugare le perplessità manifestate dagli operatori economici i quali ritengono che tale esclusione potrebbe riproporre le medesime criticità rilevate per la cessione del credito introdotta lo scorso anno in ordine alla scarsa appetibilità della misura per gli operatori del settore. Questi ultimi, infatti, vedrebbero crescere in misura significativa la propria posizione creditoria verso l’Erario (anche se, per gli eventi sismici per un periodo ridotto rispetto alla precedente disposizione cinque anni anziché dieci) con la conseguenza di non consentire ai titolari della detrazione di avvalersi della facoltà di cedere il corrispondente credito.”