Il titolare del credito, maturato a seguito dell’effettuazione di interventi di riqualificazione energetica ed antisismici, non può cederlo alla ditta individuale subappaltatrice di alcuni impianti tecnologici, di cui egli stesso è titolare.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 249/2019.
L'Agenzia delle Entrate, dopo aver confermato che è ammissibile la cessione del credito maturato a seguito degli interventi di riqualificazione energetica, nonché di quello relativo ai lavori antisismici se realizzati su parti comuni di edifici condominiali, come previsto dall’articolo 16, comma 1-quinquies, del DL n. 63 del 2013, ricorda che, per quanto attiene ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, nei documenti di prassi “è stato chiarito che, nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione”.
“Nella fattispecie in esame, l’istante vorrebbe cedere il credito di che trattasi all’impresa, subappaltatrice di alcuni impianti tecnologici, di cui egli stesso è titolare.
Tuttavia, con tale cessione, astrattamente ammissibile, si realizzerebbe la trasformazione della detrazione spettante a chi ha sostenuto le spese per l’intervento di riqualificazione energetica ed antisismico – utilizzabile fino a concorrenza dell’imposta lorda – in credito di imposta utilizzabile, invece, in compensazione anche di altre imposte e somme.
In altri termini, laddove venisse consentita la possibilità di cedere il credito a se stesso – nella qualità di titolare della ditta individuale subappaltatrice – verrebbe meno il requisito della “terzietà” richiesta dalla normativa con riferimento ai soggetti cessionari, con l’effetto di permettere al beneficiario, di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito di imposta, facoltà, che non è prevista dalla normativa di riferimento”.
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che “l’istante, in qualità di persona fisica titolare del credito, non possa cedere il credito maturato a seguito dell’effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica ed antisismici, alla ditta individuale ………, subappaltatrice di alcuni impianti tecnologici, di cui egli stesso è titolare”.
In allegato la Risposta n. 249/2019