In tema di cessione dei crediti e di sconto in fattura, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato due recenti risposte a quesiti.
La Risposta n. 236 del 2 marzo 2023 ha per oggetto il Bonus Facciate e il principio di competenza, il riacquisto dei crediti ceduti da parte di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB e la possibilità di conteggiare l'Iva indetraibile nel calcolo dell'agevolazione (articolo 1, commi da 219 a 224, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e art. 121, comma 1, lettera a), del d.l. n. 34 del 2020 - cd. Decreto Rilancio).
La Risposta n. 238 del 3 marzo 2023 ha invece per oggetto “Fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici – fattura di acconto – esercizio dell'opzione per lo sconto – articolo 121 decreto–legge 19 maggio 2020 n. 34”.
[ALFA] (di seguito istante), fornitore di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici, pone un quesito in merito al corretto esercizio dell'opzione per il cd. sconto in fattura applicabile ex articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Nel caso specifico trattasi dello sconto in fattura in misura pari alla detrazione d'imposta del 50 per cento della spesa sostenuta, consentita quando si installa uno dei predetti impianti.
In particolare, l'istante evidenzia che le modalità di fatturazione sinora adottate non sono in linea con i chiarimenti resi dalla scrivente con la circolare n. 19/E del 27 maggio 2022 - contenuti nella nota n. 18 - ove è stato precisato che, «[...] lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) [...]».
A seguito di accordo con il cliente per l'applicazione dello sconto in fattura, l'istante ha emesso una fattura in acconto, da corrispondersi per l'intero valore, ed una fattura a saldo con applicazione dello sconto del 50 per cento calcolato sull'intero corrispettivo pattuito; il cliente ha, poi, provveduto ad inviare il modello di comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura in misura pari al 50% del valore dell'intervento.
L'istante specifica che la casistica interessa «l'emissione di fatture di acconto e saldo (...) nel corso dell'anno d'imposta 2021, con contestuale trasmissione del Modello di Comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 29 aprile 2022».
Ciò premesso, ritenendo il comportamento adottato in linea con la lettera della normativa vigente e che lo stesso non ha pregiudicato l'attività di controllo e gli interessi dell'Erario, chiede se sia comunque necessario ricorrere alla «[...] procedura di invio PEC per segnalazione degli errori formali», prevista dalla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, per legittimare la fruizione dei benefici fiscali.
L'Agenzia delle entrate, nel presupposto che il committente non abbia fruito della detrazione (nella misura del 50 per cento dell'importo indicato nella fattura di acconto) in sede di dichiarazione annuale, né l'abbia ceduta a terzi, è dell'avviso che “la cessione della detrazione medesima sotto forma di sconto sia ammissibile con riguardo a tutta la spesa sostenuta, ancorché erroneamente rappresentata nella sola fattura di acquisto emessa a saldo del corrispettivo.
In tale evenienza, al fine di consentire la riconciliazione dei documenti e delle somme effettivamente dovute e riconosciute sotto forma di sconto, è necessario che nella fattura a saldo sia indicato l'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto - su cui calcolare lo sconto spettante - nonché l'importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto.
Ai fini della prova dell'indisponibilità della detrazione in capo al committente (perché già ceduta sotto forma di sconto) può, altresì, tornare utile l'integrazione, con un documento extra-contabile, della fattura emessa a titolo di acconto con il richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati”.
L'AdE “segnala, tuttavia, che la presenza di errori quali quelli riconducibili a quello commesso, pur non inficiando la spettanza della detrazione alla luce degli elementi dimostrativi sopra illustrati, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio”.