Fisco

Cessione del credito detrazioni Superbonus 110%: la nuova risposta del Fisco n. 369 del 24 maggio 2021

L'atto di cessione del credito di imposta formalizzato tramite scrittura privata non è soggetto all'obbligo di registrazione, ai sensi dell'articolo 5 della Tabella allegata al TUR

lunedì 24 maggio 2021 - Redazione Build News

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La società "Alfa Srl" svolge l'attività di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale agli operatori del settore dei serramenti esterni, con il codice ATECO XX.XX.XX

L'interpellante intende procedere all'acquisto e successiva cessione a soggetti terzi di crediti d'imposta derivanti dall'applicazione dell'articolo 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. «Decreto Rilancio»).

Tutto ciò premesso, l'istante chiede se possa acquistare crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle detrazioni fiscali per spese relative ad:

- interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 (c.d.«Ecobonus»);

- interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR per le quali, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione, è possibile optare alternativamente tra uno sconto sul corrispettivo dovuto per tali interventi e/o la cessione del credito ad altri soggetti.

Nel caso di specie, la società Alfa S.r.l. intende acquistare tali crediti d'imposta da soggetti con i quali intercorre un rapporto contrattuale di consulenza e che hanno applicato l'articolo 121 del Decreto Rilancio. I crediti d'imposta acquistati dall'istante verranno poi utilizzati in parte in compensazione tramite modello F24, e, per la parte inutilizzata, saranno oggetto di successiva cessione a soggetti terzi (tra i quali anche intermediari finanziari).

Nello specifico, l'istante quindi chiede se:

1) può svolgere l'attività sopra descritta con il presente codice attività e senza specifiche autorizzazioni;

2) quali siano gli adempimenti fiscali e le eventuali formalità necessarie (ossia il trattamento IVA e l'eventuale applicazione di imposta di registro) per la cessione dei crediti acquistati di cui in premessa.

Con la risposta n. 369 di oggi 24 maggio 2021, l'Agenzia delle entrate chiarisce tra l'altro che “le cessioni dei crediti di cui si discute non sono soggette ad alcun obbligo di certificazione”. Inoltre, come richiesto dall'interpellante, l'Agenzia delle entrate ritiene che “l'atto di cessione del credito di imposta formalizzato tramite scrittura privata non è soggetto all'obbligo di registrazione, ai sensi dell'articolo 5 della Tabella, allegata al TUR”.

In allegato la risposta n. 369 del 24 maggio 2021

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