Con l'istanza di interpello in oggetto la società istante Alfa dichiara di essere una ...
La società svolge la sua attività nei confronti dei condomini, con i quali, essenzialmente, stipula due tipologie di contratti:
a) contratti denominati "XXXX", in base ai quali, oltre a fornire energia al condominio, progetta e realizza interventi strutturali e dell'involucro edilizio degli edifici che comportano un miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia. A seguito di tali interventi la società si occupa anche della gestione e della manutenzione degli impianti efficientati ...;
b) contratti di appalto volti alla realizzazione di interventi finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico suparti comuni di edifici condominiali in conformità ai requisiti di cui all'articolo 14,commi 2-quater e 2-quater 1, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63. In tale forma contrattuale non è prevista la fornitura di energia.
L'istante precisa che i contratti stipulati tra Alfa e i condomini prevedono che il corrispettivo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di tali edifici sia regolato:
- in parte tramite l'integrale cessione della detrazione d'imposta ad essi spettante in relazione agli interventi commissionati, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 secondo la procedura prevista dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 165110 del 28 agosto 2017;
- per la restante parte tramite bonifico bancario.
Tanto premesso, l'istante vuole conoscere "la corretta modalità di cessione del credito d'imposta" che ha acquisito dai condomini a seguito dell'esecuzione dei lavori.
In particolare, chiede:
a) se la facoltà di cedere in tutto o in parte il credito d'imposta c.d. "ecobonus" e "ecobonus+sismabonus", in luogo del suo utilizzo in compensazione, debba essere esercitata sull'intero credito attribuito alla Società dal momento in cui lo stesso diventa disponibile ovvero può essere esercitata sulla parte di credito che residua di anno in anno per l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d. lgs. n. 241 del 1997;
b) se la cessione del credito d'imposta nei confronti di uno o più soggetti collegati debba essere effettuata in unica soluzione oppure possa essere effettuata in più fasi temporalmente distinte, "sia nel caso in cui la facoltà di cessione debba essere esercitata al momento in cui il credito diventa disponibile integralmente, sia nel diverso caso in cui la facoltà di cessione possa essere esercitata di anno in anno in relazione alla quota disponibile per la compensazione".
LA RISPOSTA N. 126/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. Con la Risposta n. 126 di oggi 8 maggio, l'Agenzia delle Entrate ritiene “che siano corrette le soluzioni prospettate dalla società istante, per cui è possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili.
Inoltre, è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (es. nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi), fermo restando che il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.
Resta fermo, infine, che il cessionario della società istante (ovvero i diversi cessionari, in caso di cessione parziale del credito a soggetti diversi) non potrà ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi”.
In allegato la Risposta n. 126/2020 dell'Agenzia delle Entrate