La società che si occupa di piattaforme web può acquistare il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute in dipendenza di interventi di riqualificazione energetica effettuati da un’altra società, perché le due compagini fanno parte della stessa Rete di imprese.
Lo ribadisce l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 105/2020, con la quale coglie l’occasione per ripassare l’iter normativo dello specifico bonus fiscale, inaugurato con il comma 2-sexies dell’articolo 14, del Dl n. 63/2013.
A quel tempo, la possibilità di optare per la cessione del credito al posto della detrazione, era concessa solo per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali. Poi, con la legge di bilancio per il 2018, l’agevolazione è stata estesa anche agli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari. Da queste disposizioni sono scaturiti chiarimenti e regole operative, trasfusi in provvedimenti e documenti di prassi dell’Agenzia, con i quali è stato chiarito, sulla base di un parere reso dalla Ragioneria generale dello Stato, che per "soggetti privati" cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
In particolare, con la circolare n. 17/2018, ha avuto modo di precisare che “nel caso di lavori effettuati da un'impresa appartenente a un Consorzio oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete. Restano in ogni caso escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di Imprese”.
È in questo documento di prassi che risiede la risposta idonea a dissolvere l'incertezza dell’istante sulla possibilità di acquisire, direttamente dai beneficiari, i crediti fiscali corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati da un’altra compagine della stessa Rete di imprese, per il semplice fatto che le due aziende sono collegate, e non rilevando il fatto che svolgano attività completamente diverse. L’istante realizza piattaforme web, mentre l’altra retista svolge attività di servizi energetici integrati per l’edilizia.
In conclusione, commenta l’Agenzia, il collegamento necessario per la cedibilità del credito va individuato nel "rapporto che ha dato origine alla detrazione", e ciò allo scopo di evitare che le agevolazioni in argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.
Precisato questo, l’amministrazione, sempre su richiesta, indica all’istante il corretto comportamento fiscale da tenere a operazione concretizzata. Quindi, considerato che la società, nel momento di acquisizione del credito, verserà ai cedenti un corrispettivo pari al 60% del valore nominale dello stesso credito fiscale e realizzerà una sopravvenienza attiva per la differenza pari a 40, generata appunto dalla differenza tra il valore nominale e il prezzo pagato, tale posta attiva concorrerà alla formazione del reddito imponibile dell’istante nell’esercizio in cui il credito è acquisito.
In allegato la risposta n. 105/2020