Sono pervenuti all'Agenzia delle Entrate alcuni quesiti, con i quali sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico, prevista dall’art. 14 e dell’art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Gli istanti chiedono, in particolare, da quale momento diventi utilizzabile il credito da parte del cessionario e, se per il suo utilizzo sia necessaria preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del cedente.
È stato chiesto, inoltre, se per rendere efficace, ai fini fiscali, la cessione debbano essere rispettate specifiche formalità; al riguardo, si chiede se l’atto di cessione redatto in forma scritta rilevi ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.
Con la risoluzione n. 84/E del 5 dicembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ricapitola i principali documenti dell’Agenzia che dettano disposizioni e forniscono chiarimenti sulle modalità applicative del beneficio. In particolare, sono richiamati i provvedimenti dell’8 giugno 2017 e del 28 agosto 2017, e le circolari 11/2018 e 17/2018.
In sintesi, la misura agevolativa prevede che il singolo condomino possa cedere (in tutto o in parte) la propria “porzione” di detrazione, per gli interventi effettuati sulle parti comuni del fabbricato, a chi ha svolto i lavori o a privati.
Il contribuente che opta per la cessione, se i dati non sono già contenuti nella delibera condominiale che ha approvato l’esecuzione dei lavori e le quote imputabili ai singoli, comunica all’amministratore, entro il 31 dicembre dell’anno in cui in cui è stata sostenuta la spesa, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale del beneficiario, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale.
L’amministratore, a sua volta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo (articolo 2, Dm 1° dicembre 2016), deve comunicare all’Agenzia delle entrate l’accettazione del cessionario e consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicandogli anche il protocollo telematico con cui ha effettuato la segnalazione all’Amministrazione finanziaria.
In caso contrario, ribadisce la risoluzione, la cessione è inefficace.
NIENTE REGISTRO, È ATTO DEL RAPPORTO TRIBUTARIO. In conclusione, riesaminate le disposizioni che disciplinano la corretta cessione dell’ecobonus e del sismabonus, l’Amministrazione finanziaria ritiene che non assume rilevanza la forma utilizzata per procedere alla cessione del credito. L’unica condizione imprescindibile è che l’amministratore del condominio (o, nei casi previsti, il condomino incaricato), comunichi all’Agenzia delle entrate l’avvenuto trasferimento del bonus.
Chi lo ha acquisito ne può disporre dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il cedente ha sostenuto la spesa. Può utilizzarlo in compensazione o, a sua volta, cederlo in tutto o in parte, dandone comunicazione all’Agenzia attraverso apposite funzionalità telematiche.
Per quanto riguarda l’ultimo quesito, secondo l’Agenzia, l’atto di cessione, anche se redatto in forma scritta, è esonerato dall’obbligo di registrazione, così come tutti gli atti e documenti relativi all’attuazione del rapporto tributario (articolo 5 della tabella allegata al Dpr 131/1986 - Tur).
Il diritto alla detrazione, infatti, è un elemento di tale rapporto, derivante dall’applicazione di una norma tributaria ed esercitato al momento della liquidazione dell’imposta. E la sua cessione non comporta il venir meno di tali caratteristiche, in quanto, per il suo tramite, “il legislatore consente, semplicemente, l’utilizzo del credito corrispondente alla detrazione ad un soggetto diverso dal titolare della posizione tributaria che ha dato origine alla detrazione”.
Niente obbligo di registrazione, infine, anche nel caso di cessione redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (articolo 7 del Tur).
In allegato la risoluzione n. 84/E del 5 dicembre 2018