La società istante Alfa s.r.l. produce e commercializza ... ed effettua interventi di riqualificazione energetica. A seguito di tali interventi, ha ricevuto dai suoi clienti i crediti corrispondenti alle detrazioni di imposta loro spettanti per le spese sostenute, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 sexies, del D.L. n. 63 del 2013.
L'istante, a sua volta, ha intenzione di cedere tali crediti al proprio fornitore di energia elettrica e chiede, pertanto, se tale soggetto rientri tra i potenziali cessionari del credito di imposta.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante, richiamando le circolari n. 11/E e n. 17/E del 2018, ritiene che il fornitore di energia elettrica possa essere cessionario del credito di imposta, in considerazione del collegamento tra tale indispensabile fornitura e il proprio processo produttivo.
IL PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA RISPOSTA N. 249/2020
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di fruizione delle detrazioni di cui all'articolo 14, del D.L. n. 63 del 2013, restando impregiudicato al riguardo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.
Il comma 2-sexies dell'art. 14 del D.L. n. 63 del 2013 è stato inserito dalla legge n. 232/2016 con effetto dal 01/01/2017. La disposizione in vigore al momento della presentazione dell'istanza prevede che "per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2- ter [no-tax area], possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari".
Le modalità attuative della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi dell'articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 sono state definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. 165110 e, successivamente, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 19 aprile 2019, prot. 100372.
Con riferimento al caso di specie, si segnala che l'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto, tra l'altro, che in deroga all'articolo 14, commi 2t-er, 2-sexies e 3.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 per gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 le relative spese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facolta' di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Tutto ciò premesso, con riferimento al quesito posto dall'istante si ritiene che il credito d'imposta in argomento possa essere ceduto ai fornitori della società che esegue gli interventi (ad esempio il fornitore di energia elettrica).
Quindi, il committente (primo cedente) può cedere all'impresa esecutrice (primo cessionario) dell'intervento di riqualificazione energetica l'importo che gli spetta ai fini della detrazione d'imposta. L'impresa istante può cedere tale credito d'imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che se non lo cede a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione.
Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121 è stabilito che: “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”.
In allegato la Risposta n. 249 del 6 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate