Con la sentenza n. 46/2016 depositata il 1 marzo, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha accolto i ricorsi proposti da due contribuenti – che hanno ceduto un fabbricato ad un'impresa di costruzioni - contro gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'Irpef, tassazione separata.
Secondo le Entrate le particolari clausole contrattuali del preliminare sottoscritto tra le parti farebbero presumere che oggetto del contratto di compravendita non fosse tanto la cessione del fabbricato ma dell'area di sedime. L'Agenzia ha tratto tale convincimento dalla clausola contrattuale che prevedeva l'impegno dei venditori “a presentare a proprio nome richiesta di rilascio da parte del Comune di...del permesso di costruire avente ad oggetto la completa demolizione del suddetto fabbricato oltre alla successiva costruzione di un nuovo edificio residenziale sull'area sottostante...”.
Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate sussisterebbero i presupposti “per considerare l'alienazione del fabbricato non come cessione di un immobile di vecchia costruzione, bensì alienazione di area edificabile” con il conseguente accertamento di una plusvalenza non dichiarata ex art. 67, comma 1 d.P.R. 917/1986.
Nel merito, i ricorrenti hanno invece affermato l'inesistenza di un obbligo di dichiarazione della plusvalenza realizzata stante il fatto che, ex lege, lo stesso non sussisteva posto che si trattava della cessione di un fabbricato e non di un'area fabbricabile.
Ritenendo i ricorsi meritevoli di accoglimento, la Ctp Reggio Emilia richiama il seguente principio di diritto: “In materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli artt. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati. Ciò vale anche qualora l'alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e, successivamente alla compravendita, l'acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell'istanza, in quanto la “ratio” ispiratrice del citato art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un'attività produttiva del proprietario o possessore ma dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica.” (Cassazione n. 2014/15629 (Rv. 632045).