La rivista online dell'Agenzia delle entrate ha risposto al seguente quesito di un lettore: “Ho letto che chi vende l’abitazione sulla quale sono stati eseguiti interventi agevolati con il Superbonus deve pagare un’imposta del 26% sulla plusvalenza. Ma questo vale per tutti gli immobili e anche quando l’agevolazione non l’ha avuta il proprietario della casa ma il comodatario?”.
“La legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 64)”, risponde FiscoOggi, “ha previsto una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile per le cessioni a titolo oneroso (poste in essere a partire dal 1° gennaio 2024) di immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati con il cosiddetto Superbonus, che si sono conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione.
Su questa novità l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti con la circolare n. 13 del 13 giugno 2024.”
Gli immobili e i soggetti interessati alla nuova plusvalenza
“Per quanto riguarda gli immobili e i soggetti interessati alla nuova plusvalenza, disciplinata dall’articolo 67 del Tuir (comma 1, lettera b-bis), si sintetizzano, di seguito, alcune regole generali.
Gli immobili interessati sono tutti quelli sui quali sono stati effettuati interventi ammessi al Superbonus (anche quelli non residenziali), a prescindere dal soggetto che ha eseguito i lavori (proprietario o altri “aventi diritto” alla detrazione - conduttore, comodatario, familiare convivente, eccetera), dalla loro tipologia (trainanti o trainati), dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di questa.
Sono escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquisiti per successione e di quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti la cessione (o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia trascorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo).
Per il calcolo della plusvalenza, sulla quale il contribuente può applicare l’imposta sostitutiva del 26% (invece che il regime ordinario di tassazione), si rinvia alla citata circolare dell’Agenzia delle entrate”, conclude la rivista online dell'Agenzia delle entrate.
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