In tema di imposte sui redditi, ai fini dell'applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l'edificabilità dell'area trasferita va desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
Lo ha nuovamente ribadito la Cassazione civile, sezione sesta, con l'ordinanza n. 2270/2016 pubblicata il 4 febbraio.
LA SENTENZA N. 328/02 DELLA CORTE COSTITUZIONALE. La Suprema Corte richiama la sentenza della Consulta n. 328/02 con la quale è stata dichiarata incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 53, la disposizione recata dall'art. 82, secondo comma, del TUIR, là dove non prevede, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, che il valore assunto quale prezzo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile sia rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al pari di quanto previsto, invece, per gli acquisti a titolo oneroso.
Con questa sentenza – osserva la Cassazione - la Corte Costituzionale “ha posto in evidenza che la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili non si fonda, nella disciplina del T.U., sulla natura speculativa ma sulla capacità contributiva, che viene colpita in quanto tale. La dimensione del terreno influisce sul maggiore o minore valore dello stesso in relazione alla sua utilizzazione (utilizzazione diretta, accorpamento con altri lotti, etc.), ma non incide sul principio di capacità contributiva: il terreno edificabile, in ogni caso, ha un valore superiore al terreno agricolo”.
Infatti “l'appetibilità di mercato di un fondo non è legato alla contingente sua condizione fattuale al momento del trasferimento ma alle prospettive di sua destinazione, alla luce della classificazione negli strumenti urbanistici, quali potranno realizzarsi una volta che siano trasformate le condizioni fattuali che ne impediscono provvisoriamente lo sfruttamento in coerenza con la vocazione urbanistica”.