La misura di favore che ha introdotto il bonus per le imprese di gas ed energivore ha previsto, in alternativa all’utilizzo in compensazione, la cessione del credito d’imposta (articoli 3, 4, 9 e 18 del Dl n. 21/2022). Il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 30 giugno 2022 approva il modello di comunicazione, le istruzioni e le specifiche tecniche e fissa dal 7 luglio al 21 dicembre 2022 i termini per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Il termine ultimo di invio (21 dicembre 2022) è stato stabilito considerando la combinazione del termine finale di fruizione dei crediti previsto dal legislatore (31 dicembre 2022) e quello dei cinque giorni lavorativi a disposizione dell’Agenzia per sospendere le comunicazioni delle cessioni ai fini dei controlli preventivi.
MODALITÀ DI INVIO DELLE CESSIONI. La comunicazione di cessione del credito dovrà essere trasmessa all’Agenzia, dal 7 luglio al 21 dicembre 2022, tramite il modello approvato con il provvedimento del 30 giugno 2022.
Il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, per intero e senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione). In caso di cessione del bonus i beneficiari richiedono il visto di conformità dei documenti che attestano la sussistenza dei requisiti.
Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, cioè in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.
L’Agenzia, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, può sospendere, fino a 30 giorni, le comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli.
La cessione del bonus deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati.
Considerando che i crediti sono cedibili solo per intero e il legislatore ha previsto inoltre che le cessioni siano tracciabili, il provvedimento chiarisce che l’utilizzo in compensazione dei crediti è alternativo alla cessione, anche per le cessioni successive alla prima. In particolare, ciascun credito, in relazione all’intero periodo di riferimento (primo o secondo trimestre 2022), potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto “solo per intero” e per ciascun credito potrà essere inviata una sola comunicazione di cessione, per l’intero importo.
CREDITO D’IMPOSTA PRODOTTI ENERGETICI. Il legislatore ha previsto, a favore delle imprese, specifici crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, per una parte delle spese sostenute nel primo e nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.
La misura agevolativa riguarda, in particolare i seguenti crediti:
- credito d’imposta a favore delle imprese energivore, primo trimestre 2022, (articolo 15 del Dl n. 4/2022, pari al 20% delle spese sostenute
- credito d’imposta a favore delle imprese energivore, secondo trimestre 2022 (articolo 4 del Dl n. 17/2022), pari al 25% delle spese sostenute
- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, primo trimestre 2022, (articolo 15 Dl n. 4/2022) pari al 10% delle spese sostenute
- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale, secondo trimestre 2022 (articolo 5 del Dl n. 17/2022), pari al 25% delle spese sostenute
- credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, secondo trimestre 2022 (articolo 3 del Dl n. 21/2022), pari al 15% delle spese sostenute
- credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale secondo trimestre 2022, (articolo 4 del Dl n. 21/2022) pari al 25% delle spese sostenute
- credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, primo trimestre 2022, (articolo 18 del Dl n. 17/2022) pari al 20% delle spese sostenute.