Mehdi Hocine - Head of Unit, Machinery & Equipment at DG GROW European Commission - ha risposto con una lettera al Presidente di ADCO Ascensori in merito a ulteriori chiarimenti sul punto 5.1 dell'allegato I della direttiva UE sugli ascensori.
In particolare, si legge nella missiva: "Dopo averne discusso in varie occasioni, avete invitato la Commissione Europea a chiarire il suo punto di vista sull'uso della tecnologia di visualizzazione ("LCD") al posto di una targa "tradizionale" all'interno della cabina dell'ascensore per indicare il carico nominale in chilogrammi e il numero massimo di passeggeri che possono essere trasportati, oltre a qualsiasi altra marcatura. Con la presente vorremmo rispondere alla vostra richiesta.
A nostro avviso, l'uso degli LCD non è vietato dal testo della Direttiva 2014/33/UE ("Direttiva ascensori"), a condizione che la tecnologia consenta di apporre le marcature sulla cabina dell'ascensore in modo "visibile, leggibile e indelebile" in ogni momento della vita dell'ascensore. Spetta al produttore garantire che la propria soluzione tecnologica soddisfi questi requisiti. Ne parliamo qui di seguito.
La domanda trae origine dal punto 5.1 dell'allegato I sui requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva sugli ascensori, che richiede che il carico nominale e il numero massimo di passeggeri siano indicati in ogni cabina su "una targhetta facilmente visibile".
Inoltre, il punto 5.1 fa riferimento alla Direttiva 2006/42/CE ("Direttiva Macchine") che stabilisce che le informazioni precedentemente menzionate devono essere fornite "in aggiunta alle indicazioni minime richieste per qualsiasi macchina ai sensi del punto 1.7.3 dell'Allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE". Il punto 1.7.3 dell'allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE stabilisce che "ogni macchina deve recare in modo visibile, leggibile e indelebile le seguenti indicazioni minime:
- la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
- la designazione della macchina
- la marcatura CE (vedi allegato III),
- designazione della serie o del tipo
- numero di serie, se presente,
- l'anno di costruzione, cioè l'anno in cui è stato completato il processo di fabbricazione" (corsivo aggiunto).
È un principio di lunga data della legislazione europea sui prodotti che i requisiti essenziali definiscono i risultati da raggiungere, ma non specificano le soluzioni tecniche per farlo.
Questa flessibilità consente ai produttori di scegliere il modo in cui soddisfare i requisiti. Consente inoltre che, ad esempio, i materiali e il design del prodotto possano essere adattati al progresso tecnologico.
Per questo motivo, la Commissione ritiene che il termine "piastra" di cui al punto 5.1 dell'allegato I, relativo ai requisiti essenziali di sicurezza per la salute della direttiva sugli ascensori, possa comprendere anche i pannelli LCD a condizione che le marcature risultanti siano apposte in modo "visibile, leggibile e indelebile" sulla cabina dell'ascensore.
In particolare, il termine "indelebilmente" suggerisce che deve trattarsi di un'indicazione permanente che non può scomparire a causa di un guasto elettronico, di un'interruzione di corrente o di una cancellazione nel corso della vita della cabina dell'ascensore. Come nel caso di tutti i requisiti essenziali, è responsabilità del costruttore garantire che le indicazioni del display LCD siano conformi a questi requisiti di fatto per le marcature".