Fisco

Chiarimenti in merito ai bonifici per le agevolazioni fiscali per interventi di recupero

Non indicare la località di residenza del beneficiario non ha rilevanza dato che, in base agli elementi indicativi presenti in fattura ed alla partita IVA, è possibile identificare esattamente il percettore

venerdì 20 gennaio 2017 - Redazione Build News

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Ho effettuato un bonifico on line a titolo di acconto per un intervento consistente nella fornitura e posa di serramenti in sostituzione di quelli preesistenti. Nei dati relativi beneficiario ho provveduto, come richiesto dalle norme in materia di agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero di immobili preesistenti, ad inserire la ragione sociale, partita IVA, codice Iban del beneficiario ma ho omesso di menzionarne la località di residenza. Dovrò ripetere il bonifico o si tratta di una omissione non determinante ai fini della fruizione dell’agevolazione?


Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it  @AGEFIS_asso


Come ormai ben noto, il bonifico bancario (bancario o postale) è l’unica forma di pagamento accettata dall’Amministrazione per poter usufruire delle detrazioni ai fini IRPEF previsti dall’articolo 16-bis TUIR in riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria (solo per quanto riguarda le parti comuni di edifici residenziali costituiti in condominio), manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e recupero conservativo del patrimonio residenziale esistente (di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) c) e d) del T.U. edilizia – D.P.R. n. 380/2001). Nello specifico, il bonifico per le detrazioni fiscali deve essere compilato necessariamente in maniera tale da consentire sia la corretta identificazione del soggetto, che avendo eseguito l’intervento edilizio ha emesso la fattura, sia quella del contribuente che richiede di poter usufruire della detrazione fiscale. Assegni o carte di credito non sono in alcun modo ammessi, perché, pur essendo forme di pagamento tracciabile, non consentono l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% che l’Istituto di credito deve effettuare quando accredita l’importo sul conto corrente del beneficiario.

In altri termini, quando l’applicazione della ritenuta d’acconto è obbligatoria (come nel caso della Detrazione IRPEF del 50% prevista dall’articolo 16-bis TUIR), occorre che il bonifico presenti tutte le caratteristiche che consentano alla banca di codificare il versamento come soggetto alla ritenuta d’acconto stessa. Se non vi riesce, perché, ad esempio, il bonifico è stato compilato in maniera sbagliata, si perde il diritto alla Detrazione. Fatte queste premesse, nel caso in cui il bonifico sia andato a buon fine la mancanza dell’indicazione della località di residenza del beneficiario non ha rilevanza dato che in base agli elementi indicativi presenti in fattura ed alla partita IVA è possibile identificare esattamente il percettore.

Inoltre, in riferimento al quesito posto, deve essere tenuto in considerazione il fatto che nel caso di bonifico incompleto in genere è lo stesso sistema a indicare il codice di errore ed a bloccare il proseguimento dell’operazione. Se ciò non è accaduto, evidentemente, l’errore non può essere considerato "bloccante" e quindi non pregiudica la fruibilità dell’agevolazione fiscale.

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