Sentenze

Chiarimenti sulle condizioni per l'ammissione alla gara dei Raggruppamenti verticali

Consiglio di Stato: è precluso al partecipante alla gara procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie, onde ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale

lunedì 11 dicembre 2017 - Redazione Build News

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Con la sentenza n. 5772/2017 pubblicata il 7 dicembre, la quinta sezione del Consiglio di Stato fornisce dei chiarimenti in merito alle condizioni per l'ammissione alla gara d'appalto dei Raggruppamenti di tipo verticale, richiamando in proposito la sentenza n. 22/2012 dell'Adunanza Plenaria.

Secondo l'A.P. del Consiglio di Stato la distinzione tra Ati orizzontali e Ati verticali poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: in linea generale, l’ Ati orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, mentre l’Ati verticale è connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell’Ati di tipo verticale un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili. Ne consegue che è possibile dar vita a raggruppamenti di tipo verticale (o, più correttamente, di ammetterli ad una gara) solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”.

Secondo la quinta sezione di Palazzo Spada (che richiama in termini Cons. St., sez. III, 9 maggio 2012, n. 2689), è, infatti, precluso al partecipante alla gara procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie, onde ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale.

Tale divieto si giustifica in ragione della disciplina legale della responsabilità delle imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi dell’art. 48, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, posto che “per i raggruppamenti verticali, […] la responsabilità dei concorrenti che si fanno carico delle parti secondarie del servizio è circoscritta all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, talché non pare possibile rimettere alla loro libera scelta l’individuazione delle prestazioni principali e di quelle secondarie (attraverso l’indicazione della parte del servizio di competenza di ciascuno) e la conseguente elusione della norma in materia di responsabilità solidale, in assenza di apposita previsione del bando di gara”.

La sentenza n. 5772/2017 del Consiglio di Stato

La sentenza n. 22/2012 dell'Adunanza Plenaria

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