Sentenze

Cig in deroga, il Consiglio di Stato apre agli studi professionali

Accolto l'appello cautelare di Confprofessioni contro l'ordinanza del Tar Lazio. Per Palazzo Spada ci sono profili per una eventuale discriminazione nei confronti degli studi professionali

mercoledì 18 marzo 2015 - Redazione Build News

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Con l’ordinanza n. 1108 depositata l’11 marzo 2015, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare presentato da Confprofessioni per la riforma dell'ordinanza cautelare n.6365 del Tar Lazio – Roma (Sezione Terza Bis) del 12 dicembre 2014, con la quale era stata respinta la richiesta della Confederazione di annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto interministeriale del 1 agosto 2014 che ha escluso gli studi professionali dal trattamento di Cassa integrazione guadagni (Cig) in deroga.

Palazzo Spada ha quindi sospeso l'esecuzione dell'ordinanza impugnata e trasmesso la propria decisione al Tar Lazio per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.  

Il Tar Lazio, ricordiamo, nel respingere l’istanza cautelare proposta da Confprofessioni, non aveva ritenuto che dall'istanza si evincessero “gli elementi del danno grave e irreparabile, necessari per l’accoglimento della sospensiva”.

IL PARERE DI PALAZZO SPADA. Per il Consiglio di Stato, invece, “i motivi addotti della parte appellante sembrerebbero essere sostenuti da argomentazioni convincenti, soprattutto con riguardo alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 1 agosto 2014, nella parte in cui esclude gli studi professionali del trattamento di CIG in deroga, per i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro, tenuto conto dei vincoli comunitari in materia di definizione di impresa”.

Quanto al periculum in mora, secondo Palazzo Spada “sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 55 del codice del processo amministrativo, dal momento che l'esecuzione dell'ordinanza impugnata comporterebbe l'effettiva e grave compromissione della attività economica del comparto in questione e dei livelli occupazionali da questi assicurati”.

Pertanto, l'appello cautelare va accolto “per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 55, comma 10 del c.p.a.”.

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