Il Sig. G. I. e la Sig.ra G. D. sono comproprietari (in ragione del 50% ciascuno) dell’unità immobiliare sita in Torre del Greco (Napoli), realizzata in forza di Licenza Edilizia n. 2205 del 09.06.1965.
In data 27.12.2021 G. I. ha presentato telematicamente allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Torre del Greco la CILA Superbonus, acquisita al prot. con il n. 75039 del 27.12.2021, per lavori di efficientamento energetico consistenti in manutenzione straordinaria, restauro e risanamento statico conservativo con demolizione e ricostruzione puntuale di alcune parti strutturali, con stessa sagoma, prospetto e sedime e caratteristiche planovolumetriche dell’edificio esistente, senza incrementi di volumetria.
A seguito di un sopralluogo effettuato nel 2024, tre anni dopo la presentazione della suddetta CILAS, dai tecnici del Comune di Torre del Greco, è stata riscontrata la mancanza di documentazione a corredo della stessa ed è stata affermata la difformità dell’immobile rispetto al progetto iniziale.
È stata presentata domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 (prot. n. 23121 del 26.02.2024), per le lievi difformità esistenti, onde proseguire i lavori.
Con il tardivo provvedimento impugnato, notificato il 20.03.2024 e non preceduto dal necessario preavviso ex art. 10 bis l. n. 241/1990, né dalla comunicazione di avvio del procedimento, l’Ente ha comunicato l’inefficacia della CILAS del 2021.
Il ricorso
Con il ricorso viene censurata: i) la violazione dell’art. 19 l. 241/90 in quanto la CILAS è stata presentata il 27.12.2021 e la comunicazione d’inefficacia è stata resa il 20.03.2024, oltre i 30 giorni previsti per il necessario controllo da parte della P.A. e dei dodici mesi per procedere alla comunicazione d’inefficacia; ii) la violazione delle disposizioni sull’avvio/comunicazione del procedimento, così impedendosi alla parte di far rilevare che le difformità rilevate erano minime e l’immobile era conforme alla licenza edilizia (peraltro, che il Comune afferma di non rinvenire in archivio); iii) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 d.p.r. n. 380/2001 in quanto la Cilas può essere presentata anche dal comproprietario, ricadendo la prova dell’eventuale dissenso degli altri comproprietari sull’amministrazione; iv) violazione dell’art. 6 l. 241/90 (mancata attivazione soccorso istruttorio); v) abnormità della dichiarazione di inefficacia della CILAS; vi) infondatezza dei rilievi effettuati dal Comune; vii) violazione dell’art. 36 TUED.
Si è costituito il Comune di Torre del Greco, eccependo pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto avendo ad oggetto un provvedimento di comunicazione di inefficacia della CILA Superbonus esso va a colpire un atto privo di contenuto autenticamente provvedimentale, sfornito del requisito della lesività. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria i ricorrenti hanno ribadito le proprie prospettazioni e, in ordine all’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, hanno ribadito l’immediata lesività del provvedimento impugnato, in quanto non consente la prosecuzione dei lavori, pregiudicando la conclusione degli stessi nel termine utile (31.12.2024) per il conseguimento del c.d. Superbonus.
La sentenza del Tar Campania
Con la sentenza n. 3312/2024 pubblicata il 22 maggio, il Tar Campania (Sezione Terza) ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile “in quanto la giurisprudenza afferma che in caso di declaratoria di inefficacia di una c.i.l.a., l'azione impugnatoria è inconfigurabile sotto il profilo ontologico e strutturale, a causa dell'inesistenza di un atto amministrativo (fittizio di diniego) qualificabile come di esercizio della funzione amministrativa di controllo della comunicazione (Cons. St., sez. IV, 23/04/2021, n. 3275)”.
Infatti, “l'atto con cui l'Amministrazione comunale respinge — archiviando o dichiarando improcedibile/irricevibile/improponibile — una CILA presentata per l'effettuazione di alcuni lavori non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione, pertanto la sua impugnativa comporta l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 08/05/2019, n. 2469)”.
“Come correttamente affermato dalla difesa del Comune, la comunicazione di inefficacia non è un provvedimento, ma un adempimento di carattere amministrativo che informa la parte delle motivazioni che hanno fatto scaturire la classificazione di inefficacia del provvedimento stesso, ed è propedeutica all’eventuale futuro esercizio dei poteri inibitori di cui all’art. 27 o 31 TUED, che, nel caso concreto, sono comunque subordinati alla definizione della procedura di cui all’istanza di sanatoria/accertamento di conformità ex art. 36 TUED presentata dai ricorrenti (prot. n. 23121 del 26.02.2024)”, osserva il Tar Campania.
In conclusione, il Tar Napoli ha dichiarato il ricorso “inammissibile per carenza di interesse all’impugnazione di un atto privo di valore provvedimentale e ontologicamente non lesivo, con compensazione delle spese data la peculiarità del caso e la definizione in rito”.