Nella riunione di lunedì 18 settembre 2023, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Basilicata n. 20 del 16/07/2023, recante “Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio”.
Ricordiamo che tale legge lucana, pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale del 21 luglio 2023 e vigente dal quindicesimo giorno successivo, ha come obiettivo di favorire, per il tramite degli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate, l'acquisto annuale di crediti d'imposta relativi al superbonus 110%, al bonus facciate 90%, all'ecobonus 65% e al bonus ristrutturazioni 50%.
Dal Governo ok agli acquisti delle partecipate regionali
Deliberando di non impugnare questa legge regionale, il Governo nazionale apre quindi alle analoghe misure – sul modello degli acquisti delle partecipate regionali – allo studio in altre regioni, come Calabria, Campania, Umbria, Lazio e Puglia.
Cosa prevede la legge della Basilicata
La legge lucana prevede che la Regione Basilicata e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, “non inclusi, ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica)”, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 come specificati all’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f), effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio.
In linea con il Decreto Cessioni
La legge della Basilicata è in linea con lo ius superveniens di cui al Decreto Cessioni - Decreto Legge 16 febbraio 2023, n.11 (convertito, con modifiche, nella Legge 11 aprile 2023, n. 38) con cui è stata ridefinita la disciplina attinente alla circolazione dei crediti fiscali ex art. 21 del Decreto Rilancio, definendo altresì in modo puntuale il perimetro del principio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 comma 2 della Costituzione.
Fermo restante la disciplina di cui al citato Decreto Cessioni, la Regione:
a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti;
b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il trasferimento dei crediti fiscali di cui al comma 2 al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell’art. 121, comma 1, del Decreto Rilancio;
c) promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria.
Criteri per la valutazione della capacità di compensazione annua
La Regione Basilicata stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del Decreto Cessioni, nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della Legge di contabilità e finanza pubblica.
Condizioni di mercato
Nell’ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti, l’acquisto dei crediti dovrà avvenire in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.