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Circolazione prodotti da costruzione, stop della Corte Ue a requisiti aggiuntivi

Sanzionata la Germania per l'imposizione di ulteriori requisiti per porte e cancelli industriali, commerciali e da garage, guarnizioni in gomma e isolanti termici

giovedì 8 gennaio 2015 - Redazione Build News

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Gli Stati Membri dell'Ue non devono ostacolare la libera circolazione, la messa sul mercato o l’uso sui propri territori dei prodotti conformi alla Direttiva Europea n. 89/106.

Le procedure previste dalla direttiva 89/106 non possono essere considerate facoltative neanche qualora uno Stato membro consideri che una norma armonizzata esistente è carente. Anche in questo caso, uno Stato membro non può adottare delle misure nazionali unilaterali che limitino la libera circolazione dei prodotti di costruzione recanti la marcatura CE.

Si è pronunciata così la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 16/10/2014 (rif. causa C-100/13) che ha sanzionato la Repubblica Federale di Germania ritenendo che le misure nazionali adottate violassero quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 89/106 “Prodotti da Costruzione” così come abrogata e modificata dal Regolamento (UE) n. 305/2011. 

GERMANIA SANZIONATA. La Corte Ue si è espressa a favore della Commissione Europea nell’ambito di un ricorso contro la Repubblica Federale di Germania in relazione all’imposizione da parte di quest’ultima - ai fini dell’accesso al mercato e del loro utilizzo sul territorio tedesco di tre prodotti da costruzione (porte e cancelli industriali, commerciali e da garage, guarnizioni in gomma e isolanti termici) - del rispetto di requisiti aggiuntivi, oltre a quelli previsti dalle rispettive norme di prodotto di riferimento per l’apposizione della marcatura CE, e/o dell’apposizione del marchio Ü in aggiunta alla marcatura CE.

I requisiti aggiuntivi e il marchio Ü, che di fatto limitavano la libera circolazione dei prodotti nel mercato tedesco, derivano da regole di costruzione contenute in legislative nazionali, i codici di costruzione stabiliti dai Länder.

IL COMMENTO DI UNCSAAL. “La sentenza del 16/10/2014 è sicuramente esemplare e di riferimento per tutti i prodotti da costruzione”, commenta Unicmi (Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti).

I prodotti da costruzione oggetto del procedimento giudiziario sono soggetti ad obbligo di marcatura CE ai sensi della Direttiva Europea n. 89/106 così come abrogata e modificata dal Regolamento (UE) n. 305/2011 e delle seguenti norme di prodotto:

- porte e cancelli industriali, commerciali e da garage (rif. EN 13241-1 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto – Parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo);

- guarnizioni in gomma (rif. EN 681-2:2000 - Guarnizioni di gomma – Specificazioni dei materiali per guarnizioni utilizzate nel campo dell’acqua e del drenaggio – Parte 2: Elastomeri termoplastici);

- isolanti termici (rif. EN 13162:2008 - Prodotti isolanti termici per la costruzione – Prodotti manifatturati di lana minerale (MW) – Specificazione).

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