Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue Serie L del 22 maggio 2024 è pubblicato il Regolamento delegato (Ue) 2024/1399 della Commissione del 10 novembre 2023 relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio in relazione alla reazione al fuoco e che modifica la decisione 2006/213/CE.
Con il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione europea è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco. I pannelli e i rivestimenti in legno massiccio sono tra i prodotti da costruzione ai quali si applica tale regolamento delegato.
Nell’allegato, tabella 2, della decisione 2006/213/CE della Commissione Ue sono stabilite le classi di (prestazione in relazione alla) reazione al fuoco per pannelli e rivestimenti in legno massiccio. Le condizioni stabilite nella suddetta decisione per tali prodotti devono essere chiarite in modo da limitarne esplicitamente l’applicazione solo al legno non trattato.
Le prove hanno dimostrato che i pannelli e i rivestimenti in legno massiccio hanno prestazioni stabili e prevedibili in relazione alla reazione al fuoco, a condizione che soddisfino determinate condizioni relative alla densità media minima del legno, allo spessore minimo del profilo e all’uso finale del prodotto e che il legno non sia soggetto ad alcun trattamento diverso dall’essiccazione in forno.
Nuovo regolamento in vigore tra 90 giorni
È pertanto opportuno considerare i pannelli e i rivestimenti in legno massiccio conformi a una determinata classe di prestazione in relazione alla reazione al fuoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/364 in tutte queste condizioni, senza che siano necessarie ulteriori prove.
Ai fini della certezza del diritto, il Regolamento delegato (Ue) 2024/1399 sopprime la tabella 2 dell’allegato della decisione 2006/213/CE e la sostituisce con un allegato per i pannelli e i rivestimenti in legno massiccio.
Allo scopo di concedere ai fabbricanti, in particolare alle piccole imprese e alle microimprese, tempo sufficiente per valutare l’effetto del nuovo Regolamento sulle loro attività, l’entrata in vigore del Regolamento delegato (Ue) 2024/1399 è di novanta giorni dopo la pubblicazione in GUUE.