Sono immobili rurali anche gli agriturismi con le caratteristiche di lusso (categorie A/1 e A/8) previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione (Civile Sez. 5) nella sentenza n. 22674 pubblicata il 12 agosto 2024.
Una società agricola ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana l’1 luglio 2020, n. 463/09/2020, la quale, in controversia sulle impugnazioni di avviso di accertamento catastale (con diniego del riconoscimento della ruralità all’esito di procedura “DOCFA” dell’anno 2006) e di diniego di rimborso dell’ICI relativa agli anni dal 2009 al 2013, in relazione ad un fabbricato sito in San Casciano Val di Pesa (FI), censito in catasto in categoria A/8 e destinato all’esercizio di attività agrituristica, di cui essa era proprietaria, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e dal Comune di San Casciano Val di Pesa nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze il 25 giugno 2016, n. 889/02/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva accolto, dopo la relativa riunione, i ricorsi originari - sul rilievo che il fabbricato in questione non potesse conseguire il riconoscimento della ruralità in base alla classificazione catastale in categoria A/8.
Enunciato un principio di diritto
Nella sentenza, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: «Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed all’ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da un’azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1994, n. 133, senza che ad esse possa trovare applicazione l'esclusione di cui alla lett. e) dell'art. 9, comma 3, dello stesso decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione, anche con riguardo alla classificazione catastale nelle categorie A/1 e A/8, che, pertanto, non è ostativa al riconoscimento della ruralità in caso di destinazione ad attività di agriturismo».
La suprema Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso e rigettato il primo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana. Attenendosi al principio enunciato, il giudice del rinvio provvederà ad accertare se il fabbricato appartenente alla contribuente sia effettivamente destinato all’esercizio dell’attività di ricezione ed ospitalità nell’accezione consacrata dall’art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, al fine dell’eventuale riconoscimento della ruralità in sede catastale.