Alcuni soggetti aggregatori hanno segnalato criticità applicative in merito alle Linee guida n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali». In particolare, chiedono chiarimenti sui dati che la stazione appaltante - nel rispetto della clausola sociale - deve indicare nella documentazione di gara per la formulazione dell’offerta e sulla presentazione del piano di compatibilità, da parte dell’offerente. A tal riguardo, l’Autorità nazionale anticorruzione fornisce i seguenti chiarimenti con il Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019, depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 giugno 2019.
“Le previsioni di cui ai paragrafi 3.4 e 3.5 delle Linee guida n. 13 sono da intendersi riferite alla fase di adesione della singola amministrazione alla convenzione o all’accordo quadro stipulato dalla centrale di committenza. Pertanto, ciascuna amministrazione in sede di emissione dell’ordinativo per il singolo contratto fornisce all’affidatario della convenzione o dell’accordo quadro le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e sulla base di tali dati l’aggiudicatario presenta all’amministrazione richiedente il piano di compatibilità.
Le indicazioni di cui al paragrafo 3.4 delle Linee guida n. 13 sono da ritenersi prevalenti rispetto a quelle di cui al paragrafo 24 del Bando tipo n. 1 e al paragrafo 25 del Bando tipo n. 2. A seguito della conversione del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), l’Autorità provvederà ad adeguare i predetti Bandi tipo”.