Per la vendita di un climatizzatore da parte di un distributore di apparecchiature per installatori elettrici e termoidraulici è necessario far compilare al cliente la dichiarazione di acquisto di f-gas, chiedere copia del patentino e riportare le informazioni nel registro?
Risponde Giuliana Galeotti - Apave Italia CPM -
Come è ormai noto a partire dal 1 gennaio 2015 in ambito di gas fluorurati ad effetto serra si applica il Regolamento UE N. 517/2014, pubblicato nella GUEE 150 del 20 maggio, che ha abrogato il regolamento 842/06 precedentemente in vigore.
Sostanzialmente, i rivenditori vedono introdotti con il nuovo regolamento i seguenti obblighi:
- tenere registri relativi alla vendita dei gas fluorurati, in cui raccogliere i dati relativi ad acquirenti e alla tipologia e quantità di gas venduti (art. 6 prg 3)
- vendere gas fluorurati ad aziende in possesso di idonea certificazione o attestazione (in base agli obblighi di formazione e certificazione attualmente in vigore) art. 11 prg 4
- vendere apparecchiature precaricate non ermeticamente sigillate a fronte della dimostrazione che l’installazione verrà effettuata da una impresa certificata, art. 11 prg 5.
VENDITA ALLE IMPRESE DI APPARECCHIATURE. Ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione. Ciò non impedisce alle imprese non certificate che non svolgono le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.
In pratica, per poter acquistare (tecnico del freddo) o vendere (es. distributore nazionale di gas refrigeranti, rivenditore di componentistica aftermarket) refrigerante o apparecchiature non ermeticamente sigillate*, colui che acquista deve essere in possesso della certificazione della azienda. La copia di certificazione aziendale e/o personale è richiesta obbligatoriamente per i frigoristi, gli installatori e i manutentori. Mentre per costruttori, rivenditori e esportatori sono esenti da questo obbligo.
Da precisare inoltre che anche coloro che, per la tipologia di attività svolta, non saranno tenuti a fornire la certificazione, dovranno comunque dichiarare il tipo di utilizzo dei gas refrigeranti fluorurati (F-Gas).
VENDITA A PRIVATI CITTADINI. Nel caso esposto, invece di climatizzatori venduti ad un privato cittadino è necessario che l'acquirente dimostri l'installazione da parte di una ditta certificata.
*«apparecchiature ermeticamente sigillate», apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita;