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Assicurazione contro le calamità naturali, CNA: “Rinviare di un anno l'obbligo per le imprese”

La richiesta di CNA, Confartigianato e Casartigiani in audizione in commissione attività produttive della Camera sulla conversione del decreto Milleproroghe

martedì 16 gennaio 2024 - Alessandro Giraudi

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“Prorogare di un anno l’obbligo, a carico delle imprese, di stipulare una specifica polizza assicurativa a copertura dei rischi provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese”.

Lo ha chiesto CNA insieme a Confartigianato e Casartigiani nel corso dell’audizione alla commissione attività produttive della Camera sulla conversione del decreto Milleproroghe.

Ricordiamo che i commi 101-111 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213), istituiscono l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.

Sanzioni pecuniarie da 100.000 a 500.000 euro. In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, Ivass provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.

Da Sace una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi. I commi da 108 a 110 recano norme finalizzate a contribuire all’efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni, autorizzando Sace a concedere una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024). Sulle obbligazioni di Sace derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.

Superbonus

Per quanto riguarda il Superbonus, nell'audizione CNA, Confartigianato e Casartigiani hanno evidenziato di consentire, limitatamente alle spese sostenute negli anni 2021 e 2022, l’utilizzo in compensazione anche negli anni successivi della quota di credito d’imposta non fruita entro la fine, rispettivamente, degli anni 2022 e 2023. Le continue e numerose modifiche normative sulle regole delle cessioni hanno posto molte imprese, che hanno concesso lo sconto in fattura già dagli ultimi mesi dell’anno 2021, nell’impossibilità di trovare operatori disponibili ad acquisire il credito.

Alluvioni e versamenti tributari e contributivi

CNA e le altre associazioni chiedono inoltre di prorogare al 31 marzo 2024 i versamenti tributari e contributivi e gli adempimenti per i contribuenti coinvolti negli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori della Toscana il 3 novembre 2023.

Bonus energia

Necessario poi riconoscere un maggior periodo di tempo (fino al 31 marzo 2024) alle imprese per l’utilizzo in compensazione dei bonus “energia” spettanti per il primo e secondo trimestre 2023, per risolvere le criticità sorte a seguito dell’anticipazione della scadenza al 16 novembre 2023 rispetto al 31 dicembre 2023 disposta dal decreto-legge n. 132/23.

Iva enti associativi

Chiesta inoltre la proroga dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni che regolano la soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti associativi dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025. Si tratta di una modifica molto rilevante in termini di oneri amministrativi che richiede maggior tempo per capire l’assetto organizzativo adeguato e svolgere le attività istituzionali nonché per adeguarsi alle nuove regole.

Investimenti in beni strumentali

Le tre organizzazioni infine hanno rilevato la necessità di prorogare dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 la data entro cui effettuare gli investimenti in beni strumentali. Tale proroga riguarda gli investimenti oggetto di ordine e acconto entro il 31 dicembre 2022, per avvalersi dei crediti di imposta previsti, con diverse percentuali, dai commi 1055 e 1057 della legge 178/2020.

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