La Commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce) ha inviato una lettera al Presidente dell'Anci, Ing. Nicola De Caro, chiedendogli un suo intervento per sensibilizzare i Comuni italiani ad attenersi a quanto disposto dalla normativa in materia di Durc on-line, come modificato dal D.M. 30 gennaio 2015 che ha dato attuazione all’art.4 del D.L. n. 34/2014 recante importanti novità in tema di semplificazioni del Durc.
La nuova normativa sul Documento unico di regolarità contributiva prevede, all’art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che “la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.”
Nella lettera la Cnce segnala che “nonostante il puntuale e inconfutabile dettato normativo, abbiamo avuto modo di registrare che gli uffici competenti di diversi Comuni italiani non solo non richiedono il Durc per avviare un cantiere o in fase di pagamento, richiesta obbligatoria sia per i lavori pubblici sia per quelli privati, ma accettano direttamente dalle imprese interessate o dai propri consulenti il promemoria cartaceo rilasciato dai portali Inps e Inail che non ha alcun valore documentale (non c’è firma, protocollo, glifo anticontraffazione, ecc.) né può attestare la regolarità contributiva della stessa impresa. Una procedura, quindi, che è di per sé da considerare assolutamente contra legem.
I nostri enti, inoltre, nei casi di verifiche di documenti non coincidenti con le risultanze della banca dati nazionale, pur denunciando alle competenti autorità giudiziali i comportamenti delle imprese, non hanno ottenuto il risultato sperato. I giudici, infatti, ritengono che la fattispecie prospettata non integra il delitto di falsità materiale in quanto trattasi di un provvedimento amministrativo inesistente perché non proveniente dalla pubblica amministrazione secondo le modalità prescritte dalla legge e quindi da considerarsi privo dei requisiti di forma e sostanza.
Il paradosso: un ente pubblico riceve un simil-documento chiaramente falsificato e il falsificatore non è neanche perseguibile!
Occorre sottolineare, inoltre, che alcuni uffici omettono di controllare, anche per i DURC richiesti telematicamente, la presenza, nel documento, della verifica da parte della Cassa Edile nei casi di appalti pubblici riguardanti lavorazioni tipicamente edili”.
Tale situazione, osserva la Cnce, può “alterare le condizioni di partecipazione e aggiudicazione dei lavori, sia pubblici che privati, a danno, oltre che del sistema edile, anche della P.A. e in particolar modo di quella che attua correttamente le disposizioni normative in materia.
Il nostro intento, in questa sede, non è quello di denunciare il comportamento omissivo dei funzionari comunali bensì di verificare la possibilità” di un intervento del presidente dell'Anci “teso a promuovere una puntuale attività informativa e formativa del personale degli enti locali sulla corretta applicazione della normativa del DURC”.
La Commissione nazionale paritetica per le casse edili ha chiesto un incontro con De Caro per approfondire le tematiche esposte.