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CNI: no alla reintroduzione delle tariffe, ma standard che orientino la committenza privata

Il presidente Armando Zambrano commenta la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha dato torto agli avvocati in merito alla reintroduzione della vincolatività dei minimi tariffari contenuta in una circolare del Consiglio nazionale forense

mercoledì 30 marzo 2016 - Redazione Build News

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Il presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, commenta la sentenza n. 1164 del 22 marzo 2016 del Consiglio di Stato che ha confermato la multa da quasi un milione di euro inflitta al Consiglio nazionale forense dall’Antitrust.

Il motivo della sanzione era stato la violazione delle regole sulla concorrenza dovuta all'adozione di due decisioni volte a limitare l'autonomia dei professionisti: il parere con il quale il Cnf avrebbe limitato l'impiego di un canale di diffusione delle informazioni (Amica Card); una circolare con la quale sarebbe stata reintrodotta la vincolatività dei minimi tariffari. In seguito il TAR del Lazio aveva in parte accolto il ricorso degli avvocati, dimezzando la sanzione. Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine sulla questione ripristinando la sanzione originaria.

Questa – ha dichiarato Armando Zambrano – è una sentenza che va commentata su due piani differenti. Non c’è dubbio che sul mercato privato noi professionisti abbiamo un problema. Se nel settore pubblico la normativa consente di stabilire un corretto rapporto tra l’attività professionale prestata e il rispettivo valore economico, in quello privato l’abolizione delle tariffe ci ha privati di punti di riferimento. In tal senso è necessario un intervento e noi professionisti tecnici siamo pronti a fare la nostra parte.

Tuttavia – ha continuato Zambrano – non chiediamo il ripristino dell’obbligatorietà dei corrispettivi, semplicemente perché allo stato occorre una forte apposizione anche ideologica a questa ipotesi, basata su un contestabile principio di “libera” concorrenza. A nostro avviso la soluzione non sta nel ripristino della tariffa professionale ma nella definizione di standard di prestazione e di corrispettivi economici, in modo da orientare e garantire adeguatamente la committenza privata. Ciò proprio sulla scorta dell’esperienza già maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto della normativa sulla concorrenza e del principio di parità di trattamento.

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